
Sull'associazionismo, per esempio, il nuovo articolo 8 stabilisce che i prossimi accordi convenzionali dovranno prevedere «l'assegnazione obbligatoria dei medici convenzionati a forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali)» e «forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale».
Nel provvedimento dovrebbe trovare posto anche il ruolo unico dei medici di famiglia e la ristrutturazione del compenso. Per il primo l'accesso sarà regolato da «una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali». Per il compenso si demanda all'Accordo collettivo nazionale il compito di prevedere «una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali». Non dovrebbe sorprendere neanche quella parte della bozza che impone nei prossimi rinnovi convenzionali «la regolamentazione dell'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione nonché al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della Tessera sanitaria».
Modificate, invece, le norme sul massimale e sulla scelta del medico. Per il primo, la bozza ammette che il tetto sia «modulabile a livello regionale secondo criteri individuati negli accordi collettivi nazionali». Per la scelta, invece, si conferma la libertà dell'assistito ma si allentano i paletti che impediscono al medico la ricusazione: nella versione riscritta, infatti, sparisce l'aggettivo «eccezionale» dagli «accertati motivi» per i quali il medico di famiglia può ricusare il paziente.