La Consulta ha dovuto decidere sui ricorsi presentati da due regioni (Veneto e Friuli-Venezia Giulia) contro la manovra di luglio 2011, partorita da Giulio Tremonti (dl 98), che ha reintrodotto il ticket già previsto dalla Finanziaria 2007 e poi messo in naftalina dal dl 112/2008.
Nel mirino sono finite due norme dell'art. 17 del decreto legge: il comma 6, sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e il comma 1 lettera d) che affida allo stato il potere di emanare un regolamento per definire la compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica. Secondo la regione Veneto la prima disposizione sarebbe stata illegittima in quanto non avrebbe dato scelta ai governatori su come reperire le risorse da destinare alla gestione del Ssn. La Corte, però, nella sentenza redatta da Sabino Cassese, ha respinto la censura appellandosi alla propria giurisprudenza (sentenza n. 203/2008) formatasi sulle norme della Finanziaria 2007, salvate sulla base dell'assunto che la disciplina in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie persegue al contempo l'esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa e la necessità di garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza. Se dunque tali norme sono state dichiarate legittime, lo sono anche quelle del dl 98/2011 che hanno semplicemente ripristinato l'efficacia delle prime, sospese dal dl 112/2008 per il triennio 2009-2011.
Discorso diverso, invece, per il comma 1, lettera d) che affida a un regolamento del ministero della salute (di concerto col Mef) l'introduzione di misure di compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica. Ma ciò sarebbe stato possibile in una materia di competenza esclusiva e non di competenza concorrente quale è la tutela della salute. Di qui la decisione di annullare la norma nella parte affetta da tale illegittimità.
