
Valori 2012. Le somme da versare differiscono a seconda della decorrenza dell'autorizzazione: prima o dopo il 31 dicembre 1995. L'ammontare del contributo volontario si ottiene, infatti, applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell'ultimo anno di lavoro) l'aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 31,87% (32,87% per le quote eccedenti i 44.204 euro annui) per le autorizzazioni successive. Quest'ultima aliquota (autorizzati dal 1° gennaio 1996 in poi) è destinata a salire gradualmente sino a che raggiungerà quella obbligatoria del 33%. Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile. In altri termini, per il 2012, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 190,40 euro, il contributo non può essere inferiore a 53,63 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 61,32 euro per le autorizzazioni successive. Il pagamento dei contributi volontari può avvenire in quattro modi diversi: 1) utilizzando il bollettino Mav (pagamento mediante avviso); 2) online, sul sito internet www.inps.it; 3) telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito; 4) attraverso il rapporto interbancario diretto (Rid) con il quale l'interessato richiede l'addebito sul conto corrente.
Uno scudo perforato. Come accennato, la possibilità di versare volontariamente in occasione delle riforme ha sempre costituito una vera e propria polizza assicurativa. A cominciare dall'elevazione del minimo di contributi richiesto per la vecchiaia, innalzato da 15 a 20 anni dalla riforma Amato del 1993, dove è prevista la conservazione dei «vecchi» 15 anni in favore dei soggetti autorizzati alla volontaria entro il 31 dicembre 1992. Per non parlare dei famosi «blocchi» temporanei delle pensioni di anzianità, avvenuti più volte tra il 1994 e il 1998, che in questi casi non hanno trovato applicazione, oppure alla possibilità di ottenere il pensionamento anticipato a 57 anni (con 35 di contributi) riconosciuto alla «categoria» dall'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 247/2007, dove si dice che i nuovi requisiti (le famose quote) non si applicano ai soggetti autorizzati alla volontaria entro il 20 luglio 2007. In tutti i casi sopra indicati bastava l'autorizzazione dell'Inps, per cui non era richiesto un effettivo versamento. Ora la musica è cambiata.
In base al decreto Fornero (ex comma 14, dell'art. 24 della legge n. 214/2011), tra i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, manterranno le vecchie regole solo in 10.750, a condizione che: abbiano maturato entro il 6 dicembre 2013 sia i requisiti per il diritto alla pensione sia l'apertura della finestra, coloro che avrebbero cioè raggiunto la famosa «quota» (96 i dipendenti e 97 gli autonomi) entro il 6 dicembre 2012 (6 giugno 2012 gli autonomi); non abbiano svolto alcuna attività lavorativa dopo l'autorizzazione alla volontaria; e abbiano versato almeno un contributo entro la data del 6 dicembre 2011. Alla faccia di un centinaio di migliaia di persone (come si rileva dai dati Inps) che nell'ultimo biennio, d'accordo con la propria azienda, ha accettato di lasciare il posto di lavoro e con l'incentivo pensava di raggiungere la pensione con i versamenti volontari nel giro di un anno o due.