Obbligo della telematica. Il passaggio alla telematica, da quest'anno, ha ridotto a due i termini per i principali adempimenti nei confronti dell'Inail: 16 febbraio per l'autoliquidazione con il pagamento dei premi assicurativi e 16 marzo per la denuncia delle retribuzioni (con la novità appunto dell'esclusività del canale telematico, mentre fino all'anno scorso si poteva presentare anche su carta).
La sanatoria. Con nota protocollo n. 3341/2012 (si veda ItaliaOggi del 26 maggio), proprio perché quest'anno è la prima applicazione del vincolo telematico, l'Inail ha riaperto i termini per effettuare la denuncia. In particolare, ha comunicato che fino al 18 giugno restano disponibili sul portale Inail, punto cliente, i servizi «invio telematico dichiarazione salari» e Alpi online di cui possono fruirne i datori di lavoro che non hanno inviato le dichiarazioni entro il 17 marzo. In ogni caso, precisava l'Inail, resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa (euro 770, ovvero misura ridotta pari a euro 250 e misura minima pari a euro 125 se la mancata o ritardata comunicazione non determina la liquidazione del premio inferiore al dovuto).
Le sanzioni. In caso di mancata denuncia delle retribuzioni, l'Inail liquida d'ufficio il premio. Pertanto, spiega l'istituto, l'invio della denuncia oltre il termine ordinario va considerato non come un adempimento connesso all'autoliquidazione, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi dell'articolo 116, comma 8 lettera b, della legge 388/2000, relativa alla sanzioni civili nei casi di evasione contributiva. Una lettura che sembra forzata: non c'è, infatti, un vero e proprio occultamento di dati da parte del datore di lavoro, i quali restano rinvenibili dalle scritture obbligatorie del libro unico del lavoro (quindi non evasione ma omissione). Comunque sia, sulla base di tale lettura l'Inail precisa che, fermo restando l'applicazione di principio della sanzione amministrativa, essa non sarà applicata nel caso sussistano le condizioni per applicare le sanzioni civili. Delle due sanzioni, insomma, ne applicherà una; se la mancata denuncia: