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L'Inail precisa: denunce salari, la sanzione è una

del 06/06/2012
di: di Daniele Cirioli
L'Inail precisa: denunce salari, la sanzione è una
Una sola sanzione per chi regolarizzerà la dichiarazione salari del 2011. Se la mancata denuncia ha comportato la richiesta di premi di importo inferiore di quello effettivamente dovuto verrà applicata la sanzione civile per evasione; se invece ha comportato la richiesta di premi di importo maggiore sarà applicata la sanzione amministrativa. Lo precisa l'Inail nella nota protocollo n. 3516/2012, fornendo ulteriori precisazioni in merito alla riapertura dei termini fino al 18 giugno per regolarizzare la mancata comunicazione dei salari relativi all'anno 2011, scaduta il 16 marzo.

Obbligo della telematica. Il passaggio alla telematica, da quest'anno, ha ridotto a due i termini per i principali adempimenti nei confronti dell'Inail: 16 febbraio per l'autoliquidazione con il pagamento dei premi assicurativi e 16 marzo per la denuncia delle retribuzioni (con la novità appunto dell'esclusività del canale telematico, mentre fino all'anno scorso si poteva presentare anche su carta).

La sanatoria. Con nota protocollo n. 3341/2012 (si veda ItaliaOggi del 26 maggio), proprio perché quest'anno è la prima applicazione del vincolo telematico, l'Inail ha riaperto i termini per effettuare la denuncia. In particolare, ha comunicato che fino al 18 giugno restano disponibili sul portale Inail, punto cliente, i servizi «invio telematico dichiarazione salari» e Alpi online di cui possono fruirne i datori di lavoro che non hanno inviato le dichiarazioni entro il 17 marzo. In ogni caso, precisava l'Inail, resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa (euro 770, ovvero misura ridotta pari a euro 250 e misura minima pari a euro 125 se la mancata o ritardata comunicazione non determina la liquidazione del premio inferiore al dovuto).

Le sanzioni. In caso di mancata denuncia delle retribuzioni, l'Inail liquida d'ufficio il premio. Pertanto, spiega l'istituto, l'invio della denuncia oltre il termine ordinario va considerato non come un adempimento connesso all'autoliquidazione, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi dell'articolo 116, comma 8 lettera b, della legge 388/2000, relativa alla sanzioni civili nei casi di evasione contributiva. Una lettura che sembra forzata: non c'è, infatti, un vero e proprio occultamento di dati da parte del datore di lavoro, i quali restano rinvenibili dalle scritture obbligatorie del libro unico del lavoro (quindi non evasione ma omissione). Comunque sia, sulla base di tale lettura l'Inail precisa che, fermo restando l'applicazione di principio della sanzione amministrativa, essa non sarà applicata nel caso sussistano le condizioni per applicare le sanzioni civili. Delle due sanzioni, insomma, ne applicherà una; se la mancata denuncia:

  • ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio alla data di presentazione tardiva delle retribuzioni (l'Inail non precisa quale delle due ipotesi previste dalla legge debba applicarsi; tuttavia, poiché si tratta di denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine è plausibile la seconda ipotesi, quella che prevede la sanzione civile di misura pari al Tur +5,5%, fino al 40% dei premi omessi);

  • ha comportato la richiesta di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto saranno applicate le sanzioni amministrative.
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