CERCA UN PROFESSIONISTA
CERCA NELL'ENCICLOPEDIA
 

Chiarimenti Imu:tributi locali, sanzioni al futuro

L'aumento delle sanzioni da 1/4 a 1/3 in seguito all'adesione del contribuente all'accertamento dei tributi locali si applica solo alle violazioni contestate a partire dal 6 dicembre 2011. Quindi, se il comune notifica gli avvisi di accertamento per l'Ici o altri tributi locali per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 del dl «salva Italia», il contribuente può aderire all'accertamento pagando la sanzione ridotta a un quarto anziché a un terzo. È la tesi delle Finanze (circolare 3/2012). Secondo il dipartimento, «in base al principio di legalità contenuto nell'art. 3, comma 1, del dlgs n. 472 del 1997, le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del dl n. 201 del 2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011». La tesi ministeriale, però, non può essere condivisa, considerato che il principio del favor rei può essere invocato in merito al trattamento sanzionatorio riservato dalla legge alle violazioni commesse dal contribuente nel tempo e non al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni per rinuncia all'impugnazione. L'articolo 3 del decreto legislativo 472/1997 dispone infatti che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con un provvedimento definitivo, pur non essendo ammessa l'azione di ripetizione di quanto è stato già pagato, viene meno l'obbligo di pagamento del debito residuo, che si estingue ex lege. L'articolo 3 disciplina anche l'ipotesi in cui una sanzione relativa a una determinata violazione sia stata modificata nel tempo. In questo caso si applica la legge più favorevole all'autore della violazione, anche se sia stata commessa quando la norma stabiliva una sanzione più grave. L'articolo 13 del decreto Monti ha invece stabilito per i tributi locali un aumento della sanzione, che passa da 1/4 a 1/3, nel caso in cui il contribuente non contesti la pretesa tributaria. Si tratta, dunque, di una disposizione procedurale che dovrebbe avere una funzione deflativa del contenzioso e che si applica a tutti gli atti notificati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, anche se le violazioni sono state commesse in periodi d'imposta pregressi. Peraltro in questo senso si era espresso anche l'Ifel, con una nota del 31 gennaio 2011, dopo la modifica delle sanzioni a titolo di definizione agevolata prevista dall'articolo 1 della legge 220/2010. Le norme che disciplinano i vari tributi locali (Ici, Tarsu, e così via) stabiliscono infatti la riduzione delle sanzioni irrogate dall'ente se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Tuttavia, il beneficio si applica solo alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione. Non è ammessa adesione relativamente agli accertamenti notificati per omesso, tardivo o parziale versamento del tributo. La sanzione del 30% irrogata per queste violazioni non è riducibile a un terzo. Nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, invece, il pagamento della sanzione in misura ridotta e il contestuale versamento del tributo accertato comportano la rinuncia da parte del contribuente a contestare il provvedimento emanato dal comune. Va rilevato che la riduzione della sanzione nei casi di adesione all'accertamento, che comporta l'acquiescenza del contribuente, nulla ha a che vedere con lo strumento della definizione agevolata previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997. Quest'ultimo beneficio si estende a tutti i tributi, erariali e locali, e non impone la rinuncia a impugnare l'accertamento. È però necessario informare il contribuente che può aderire all'accertamento o, in via alternativa, può fruire della definizione agevolata. In entrambi i casi la sanzione è ridotta a un terzo. Sarebbe stato meglio differenziare, come era prima dell'intervento normativo, le due misure delle sanzioni (1/4 e 1/3), a seconda che l'interessato scelga o meno di rinunciare all'impugnazione.

in collaborazione con




CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →
I NOSTRI ESPERTI

AVVOCATI

Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
Bari
Corso della Carboneria,15
Tel. 080 5722880
Fax. 080 5759312
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Studio Legale Avv. Gianfranco Di Rago
Milano
Via Alfonso Lamarmora, 36
Tel. 02794852
Fax. 0254103589
CONTATTA LO STUDIO

GEOMETRI

Geometra Andrea Citelli - Studio Tecnico e di Progettazione
Abbiategrasso
Via Volturno
Tel. 0294966092
Fax. 0294966092
CONTATTA LO STUDIO

CONSULENTI AGRICOLI E FORESTALI

Paesaggista Silvia Ghirelli (AIAPP - IFLA)
Reggio nell'Emilia
Via Tassoni, 203
Tel. 0522363088
Fax. 0522363088
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Studio Di Sacco
Cascina
Piazza dei Caduti, 10
Tel. 050700817
Fax. 050703683
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Alessio Dr. Franco Dottore Commercialista
Casale Monferrato
Via Roma, 175
Tel. 014275733
Fax. 014275733
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Vizzini Rag. Marco
Milano
Via Tito Vignoli
Tel. 02471516
Fax. 0248950407
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Orrick, Herrington & Sutcliffe
Milano
Corso G. Matteotti, 10
Tel. 0245413800
Fax. 0245413802
CONTATTA LO STUDIO

ARCHITETTI

Arch. Fulvio Aliprandi
Seregno
Via F.lli Cairoli
Tel. 0362239909
Fax. 0362326380
CONTATTA LO STUDIO

ARCHITETTI

Architetto Monica Russo
Sovere
Via San Martino, 25
Tel. 035981234
CONTATTA LO STUDIO

GEOMETRI

Geometra Luca Cappelletti
Cantù
via Caserta
Tel. 031715372
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Studio Legale Soldati
Modena
Via Mario Vellani Marchi
Tel. 059236387
Fax. 0594394063
CONTATTA LO STUDIO

ARCHITETTI

Fausto Redondo Architetto - Studio Architettura & Ambiente
Ospitaletto
Vicolo Conventino
Tel. 030642866
Fax. 030642866
CONTATTA LO STUDIO

INGEGNERI

Ing. Roberto Negro
Como
Via Montelungo
Tel. 031301831
Fax. 031301831
CONTATTA LO STUDIO

FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline