CERCA UN PROFESSIONISTA
CERCA NELL'ENCICLOPEDIA
 

Il processo verbale è inattaccabile

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza non può essere «sconfessato» neppure da prove contrarie addotte dal contribuente. È necessario che questo presenti la querela di falso per dimostrare che i dati raccolti dalle Fiamme gialle non sono veri. La stretta in favore dei verbali della polizia tributaria arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7671 del 16 maggio 2012, ha respinto il ricorso di una società di trasporto pubblico locale alla quale erano state notificate delle cartelle di pagamento Irap. Insomma, un conto è cercare di far cadere la validità del verbale fornendo la dimostrazione che i dati non sono corretti, magari producendo davanti alla Ctp nuovi documenti. Un altro è affrontare la difficile strada della denuncia alla Guardia di finanza. Senz'altro questo secondo cammino è particolarmente difficoltoso per il contribuente, ai limiti dell'impraticabilità. Al di là dei risvolti pratici legati alla decisione depositata ieri, la sezione tributaria del Palazzaccio ha motivato che «in materia di accertamenti fiscali, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, o da altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti». Da ciò deriva che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze di fatto, o di generici elementi di prova, di segno contrario alle risultanze del predetto documento avente efficacia probatoria privilegiata».

Inopponibile a Equitalia lo sgravio disposto dall'amministrazione finanziaria. Lo sgravio disposto dall'amministrazione finanziaria in seguito a una sentenza definitiva favorevole al contribuente non è opponibile a Equitalia che in qualità di società di riscossione non è tenuta all'acquiescenza e può quindi proseguire con la causa. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 7680 del 16 maggio 2012. Ciò perché, hanno motivato gli Ermellini respingendo il ricorso di un avvocato al quale erano state notificate 25 cartelle di tributi locali (una sola delle quali dichiarata nulla dalla Ctr), «il motivo si basa, in verità, sull'equazione tra avvenuto sgravio e acquiescenza alla sentenza da parte degli enti medesimi». Ma questa equazione è giuridicamente errata. In altri termini, «l'acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa sia tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione». Ne consegue che lo sgravio in esecuzione all'esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione.

Società estinta. Il fisco può rifarsi su soci della società estinta soltanto se questi hanno riscosso dal bilancio finale di liquidazione. Ciò anche se la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in corso di causa. Sono queste le interessanti conclusioni sancite dalla Suprema corte con la sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012. Il socio che riscuote in virtù del bilancio finale diventa un po' come il successore che accetta l'eredità e quindi diventa responsabile delle pendenze di questa. L'imprenditore diventa responsabile a 360 gradi nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in questa occasione l'imprenditore succede, in senso generale, nei rapporti giuridici facenti capo alla società.

Dichiarazione fraudolenta anche a chi inventa e utilizza fatture false. È punibile per dichiarazione fraudolenta non solo chi usa fatture false emesse da un terzo compiacente ma anche chi le crea facendo apparire che provengono da un altro contribuente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18788 del 16 maggio 2012, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Napoli. Bocciando quindi l'assoluzione disposta dalla Corte partenopea la terza sezione penale ha ricordato che «il delitto di dichiarazione fraudolenta non presuppone che il documento utilizzato debba necessariamente essere emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato ex novo dall'utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi, in quanto la ragione della norma sta nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo».

in collaborazione con




CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →
I NOSTRI ESPERTI

AVVOCATI

Studio Legale Filimberti & Partners
Varese
Via Magenta
Tel. 0332286547
Fax. 0332326413
CONTATTA LO STUDIO

CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Galaverni Consulenza del Lavoro Amministrativa e Tributaria
Reggio nell'Emilia
Viale Regina Margherita
Tel. 0522518525
Fax. 0522518608
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Avvocato Maria Nefeli Gribaudi
Milano
Via Siracusa 6
Tel. 025456320
Fax. 0289877576
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Studio Legale Tea Lunari
Milano
Via S. Alessandro Sauli
Tel. 0243119836
Fax. 0243119836
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Avv. Domenico Margariti
Busto Arsizio
Largo Giardino Gaetano
Tel. 0331620051
Fax. 0331675256
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Donatella Medici
Rimini
via Marecchiese
Tel. 800127995
Fax. 0541489962
CONTATTA LO STUDIO

ARCHITETTI

Arch. Silvia Cipelli
Piacenza
Via Cornegliana
Tel. 3274509716
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Maffia e Associati
Massa e Cozzile
Largo Giorgio La Pira
Tel. 057277291
Fax. 0572912140
CONTATTA LO STUDIO

AVVOCATI

Studio Legale Soldati
Modena
Via Mario Vellani Marchi
Tel. 059236387
Fax. 0594394063
CONTATTA LO STUDIO

CONSULENTI DEL LAVORO

Andromedia Srl
Milano
Via Longoni
Tel. 026682644
Fax. 026682648
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Davide Andreazza Dottore Commercialista e Revisore legale
Venezia
Via Spalti
Tel. 041 5351992 - 335 6376980
Fax. 041 2621148
CONTATTA LO STUDIO

CONSULENTI FINANZIARI

Marco Degiorgis Dottore Patrimonialista
Valenza
c.so Garibaldi
Tel. 01311925907
Fax. 3358429622
CONTATTA LO STUDIO

CONSULENTI FINANZIARI

Studio Andreoli & Taccuso
Porto Mantovano
Via Calipari
Tel. 3463849424
CONTATTA LO STUDIO

INVESTIGATORI PRIVATI

Dott. Corvino Investigazioni e Sicurezza
Verona
Via Tezone
Tel. 0458003922
Fax. 0458004940
CONTATTA LO STUDIO

COMMERCIALISTI

Studio Romoli Romana
Bologna
Via Garavaglia
Tel. 0516334740
Fax. 0514200857
CONTATTA LO STUDIO

FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline