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Niente imposta di bollo sugli affitti con cedolare

del 18/04/2012
di: La Redazione
Niente imposta di bollo sugli affitti con cedolare
Niente imposta di bollo sulle ricevute e sulle fideiussioni riguardanti le locazioni assoggettate a cedolare secca.

Questo il contenuto di un altro emendamento al dl n. 16/2012, proposto in sede di riformulazione del relatore, che prevede una modifica al comma 2, dell'art. 3, del dl n. 23/2011 (federalismo fiscale). È noto che, a decorrere dal 2011 e per scelta opzionale del locatore, i canoni di locazione, riferibili a unità immobiliari a destinazione abitativa, possono essere assoggettati alla cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle addizionali e, dice testualmente la norma, «delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione» nonché sulle «imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione». Detta previsione è stata ulteriormente sottolineata dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con l'ulteriore specificazione che, per quanto concerne l'imposta di registro e di bollo, la sostituzione sulle risoluzioni e proroghe può avvenire quando alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare secca e venga esercitata l'opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga. Come confermato da altro documento di prassi (circ. 26/E/2011) per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti di locazione redatti per scrittura privata autenticata, l'art. 2, della tariffa allegata al dpr n. 642/1972 prevede l'applicazione nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, che in tale fattispecie non si rende applicabile, mentre sulle quietanze relative ai canoni di locazione non soggetti a Iva (proprietari privati) l'imposta resta dovuta dal conduttore nella misura pari a euro 1,81, se l'ammontare addebitato supera euro 77,47, ai sensi della medesima tariffa. La modifica proposta prevede un ampliamento dell'esenzione, in presenza di contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca, disponendo che non si applica «l'imposta di bollo sulle ricevute al pagamento del canone» e l'imposta di bollo e di registro «alla fideiussione prestata a favore del conduttore». Di conseguenza, con l'opzione per l'applicazione della tassazione sostitutiva, il conduttore potrà ottenere le quietanze, di cui all'art. 1199 c.c., in esenzione da bollo e, nel caso in cui il locatore, sia per le cauzioni che per l'ammontare complessivo dei canoni, richieda la fideiussione, di cui all'art. 1936 c.c., la banca o l'assicurazione non dovrà assolvere il tributo.

Fabrizio G. Poggiani

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