Sospensione. La riapertura della sanatoria operata con il Milleproroghe fa sì che anche per tutte le «nuove» liti definibili operi la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012 prevista dall'articolo 39, comma 12 del dl n. 98/2011. Per «nuove» si intendono le controversie pendenti al 31 dicembre 2011, anche se il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 2 maggio 2011. La circolare sottolinea che la sospensione deve essere richiesta dal contribuente e non interviene d'ufficio. Inoltre, sono fatti salvi gli atti e le decisioni assunte dai giudici fino al 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 216/2011. La sospensione interessa anche i termini procedurali per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni o ricorsi per cassazione. Ciò, naturalmente, a patto che i suddetti termini non risultassero già scaduti alla data del 28 febbraio 2012.
Ricorsi oltre i termini. Recependo l'orientamento assunto dalla Cassazione con la sentenza n. 19693/2011, le Entrate affermano che una lite, per essere definibile, deve «essere stata instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa della definizione». Insomma, la controversia, anche se avviata tardivamente, deve mostrare contenuti di fatto o di diritto concreti. Tali da non far ritenere «che il contribuente abbia precostituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione».
Tassazione separata. La circolare ribadisce che le controversie relative ai ruoli emessi per la tassazione separata dei redditi non sono definibili. In questi casi, infatti, l'imposta dovuta dal contribuente viene determinata dall'ufficio attraverso un controllo automatico ex 36-bis del dpr n. 600/1973. Pertanto, trattandosi di un atto «ricognitivo» e non «impositivo», la relativa lite non può beneficiare della sanatoria. Viceversa, se il ricorso riguarda la rettifica della base di calcolo dichiarata dal contribuente il contenzioso può essere definito.
Cassazione della Ctr con rinvio. L'Agenzia, infine, chiarisce la corretta aliquota da applicare per la chiusura delle liti pendenti che hanno registrato una pronuncia della Cassazione di annullamento con rinvio di una sentenza di appello favorevole all'ufficio. In questo caso si applica l'aliquota del 30% prevista dall'art. 16 della legge n. 289/2002 per i contenziosi in attesa di giudizio.
