
Nell'ambito di una controversia nella quale una società pretendeva dall'amministrazione fiscale ulteriori somme a titolo di interessi composti, i giudici hanno sollevato davanti alla corte di giustizia alcune questioni, volte sostanzialmente a chiarire se sia o meno conforme alla normativa comunitaria la legge nazionale che prevede sul rimborso dell'Iva la corresponsione degli interessi semplici, oppure se la normativa comunitaria imponga di prevedere modalità differenti.
Premesso che la controversia attiene ad un'azione di rimborso dell'Iva e non ad un'azione di risarcimento del danno, l'avvocato ricorda che, in mancanza di una disciplina comune, spetta agli stati membri stabilire anche le modalità procedurali in materia di rimborso dell'Iva, purché vengano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. In base a questi principi, le modalità del rimborso dell'Iva non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle del rimborso di tributi nazionali e non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Dalla giurisprudenza della corte emerge poi che, qualora abbiano riscosso imposte in contrasto con la normativa dell'Ue, gli stati membri sono tenuti, in via di principio, a restituire sia le imposte non dovute sia gli interessi. Ad avviso dell'avvocato, spetta comunque agli stati membri stabilire le modalità della corresponsione di interessi, fatto salvo il rispetto dei suddetti principi; se il giudice nazionale dovesse accertare che lo stato membro applica al rimborso Iva modalità di applicazione degli interessi meno favorevoli rispetto agli analoghi rimedi interni, sarebbe tenuto a disapplicare la norma e a riconoscere, in base al principio di equivalenza, il regime più favorevole.