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Ammortizzatori sociali a maglie più larghe

del 30/12/2011
di: di Carla De Lellis
Ammortizzatori sociali a maglie più larghe
Ammortizzatori sociali a maglie larghe. L'impresa in fallimento può chiedere la cig in deroga anche dopo un periodo di cigs per procedure concorsuali; a tal fine è necessario soddisfare le condizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga e non anche quelle per la cassa integrazione normale. Inoltre, all'impresa che sta fruendo di cig in deroga non è preclusa la possibilità di avviare azioni di mobilità per la gestione degli esuberi strutturali. È quanto precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nell'interpello n. 48/2011, in risposta ai quesiti avanzati dalla Confapi.

L'interpello. Tre le richieste di chiarimenti. In primo luogo si chiede se un periodo di cig in deroga possa considerarsi quale periodo «ponte» tra l'avvicendamento di due distinti periodi di fruizione di cigs (concessi ex legge n. 223/1991). In secondo luogo se le aziende sottoposte a procedure concorsuali possano beneficiare di cig in deroga, al termine del periodo di fruizione di cigs, al fine di fronteggiare il protrarsi della situazione di dissesto economico-finanziario. Infine, si richiedono precisazioni in ordine alla compatibilità del ricorso alla procedura di mobilità, nel corso dell'intervento della cassa in deroga.

Cigs e cig in deroga. Con riferimento al primo quesito il ministero evidenzia che, in linea generale, non ci sono esplicite preclusioni normative alla possibilità di fruizione di un periodo «ponte» di cassa in deroga tra una cigs e l'altra purché nella singole fattispecie sono rispettati i presupposti necessari per l'ammissione al trattamento, dettati dalle rispettive normative. Pertanto il ministero ritiene possibile per l'azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria (in base alla legge n. 223/1991), richiedere e fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonché avanzare una successiva domanda per cigs, compatibilmente con le specifiche disposizione di legge.

Cig e fallimento. Risposta affermativa anche al secondo quesito, ossia sulla problematica relativa alla possibilità per le aziende sottoposte a procedure concorsuali di fruire di ammortizzatori sociali in deroga. In altre parole il ministero ritiene che, nell'ipotesi in cui abbia già fruito di un periodo di cigs (ex legge n. 223/1991), l'azienda possa richiedere successivamente anche i benefici degli ammortizzatori sociali in deroga, anche in assenza dei presupposti previsti dalla normativa (legge n. 223/1991) nell'ipotesi specifica delle procedure concorsuali, purché in presenza dei requisiti previsti dalle norme in tema di ammortizzatori in deroga.

Cig in deroga e mobilità. Affermativa infine anche la risposta ministeriale al terzo quesito, circa l'ammissibilità del ricorso alla procedura di mobilità durante un periodo di fruizione di cassa integrazione in deroga. In tal caso, spiega l'interpello, occorre riferirsi all'articolo 4 della legge n. 223/1991 in forza del quale l'azienda ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di cigs, nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi. Nonostante il dettato normativo non sembri lasciare ampi margini, il ministero ritiene che, in linea generale, non sia preclusa a un'impresa in cig in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, cioè percorsi di mobilità, tenendo comunque in conto quanto disposto dagli articoli 4 e 24, della legge n. 223/1991.

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