Si tratta a ben vedere di un beneficio non trascurabile che può porre al riparo da accertamenti sia da redditometro che da sintetico puro, grazie all'allargamento della franchigia da accertamenti che in via ordinaria è fissata dalla norma nella misura di un quinto.
I destinatari della misura premiale sono, secondo le previsioni del citato articolo 10, coloro che risultano congrui agli studi di settore, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, coerenti agli indicatori previsti dallo studio e fedeli nella compilazione dei modelli dati rilevanti. Ovviamente tale misura premiale è applicabile a coloro che risultano soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore.
Per comprendere meglio la portata innovativa della nuova disposizione formuliamo un semplice esempio numerico. Supponiamo che un contribuente titolare di redditi d'impresa soggetti agli studi di settore, possieda un reddito complessivo di euro 100 mila. Supponiamo inoltre che il nostro contribuente in virtù del tenore di vita e dei beni indice posseduti, abbia un reddito complessivo sinteticamente accertabile pari a euro 125.000. Ovvio che in tale situazione la possibilità di subire un accertamento sintetico del reddito complessivo dichiarato dipenderà proprio dalla misura della franchigia da accertamento sintetico che il lo stesso potrà utilizzare. Se sarà congruo, coerente e fedele nella compilazione dei dati nei modelli rilevanti ai fini degli studi di settore il nostro contribuente non sarà sinteticamente accertabile perché ai sensi dell'articolo 10, comma 9, lettera c), del decreto legge n. 201/2011 potrà avvalersi di una franchigia da accertamenti sintetici pari da un terzo del reddito complessivo dichiarato che lo proteggerà integralmente fino al livello soglia di 133.333 euro.
Se invece il nostro contribuente si troverà a non essere congruo alle risultanze dello studio di settore oppure non coerente con gli indicatori o avrà commesso infrazioni nella compilazione del modello dati rilevanti, la franchigia da accertamento sintetico sarà pari ad un quinto del reddito complessivo dichiarato e quindi, a fronte di un reddito complessivo sinteticamente accertabile di 125 mila euro, sarà esposto all'accertamento sintetico.
Fin qui tutto chiaro. Uno dei dubbi che la disposizione or ora esaminata suscita è se la maggior franchigia da accertamento sintetico possa essere utilizzata anche dai soci persone fisiche di società trasparenti soggette all'accertamento basato sugli studi di settore. Il caso classico è quello dei soci persone fisiche di una società di persone. Ci si chiede cioè se i soci potranno sfruttare la maggior franchigia del terzo da accertamenti sintetici qualora la società sia congrua, coerente e fedele agli studi di settore. A ben vedere se così non fosse tali soggetti, soprattutto nelle ipotesi in cui il reddito da partecipazione nella società di persone rappresenti la quota maggioritaria, se non addirittura esclusiva, del reddito complessivo dichiarato, l'esclusione della maggior franchigia suonerebbe come una sorta di beffa. Inoltre se lo scopo della misura premiale è quella di rendere ancora più appetibile l'adeguamento e più in generale la fedeltà agli studi di settore, l'esclusione dei soggetti collettivi rischierebbe di vanificare, almeno in parte, i benefici connessi a tale disposizione.