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Intermediazione, istruzioni per l'uso

del 21/12/2011
di: La Redazione
Intermediazione, istruzioni per l'uso
L'iscrizione online all'albo informatico delle agenzie per il lavoro non sostituisce la comunicazione cartacea d'inizio attività, ma rappresenta una mera semplificazione delle raccolta di informazioni. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 6154 di ieri, nel fornire alcuni chiarimenti al dm 20 settembre 2011 (in G.U. n. 282/2011) che ha stabilito i dettagli operativi per l'esercizio dell'attività d'intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati dalla legge n. 111/2011. Si tratta, tra l'altro, di università (statali e non) e relativi consorzi, degli istituti di scuola secondaria di secondo grado (statali e paritari), dei comuni (singoli o associati), delle comunità montane, delle camere di commercio, delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, degli enti bilaterali, dei patronati, dei gestori di siti internet. Per tali soggetti, all'interno del portale cliclavoro, il ministero del lavoro ha messo in linea un «form on line» di comunicazione d'inizio attività. Una volta compilato, spiega il ministero, il «form» va stampato, sottoscritto, bollato (applicando la marca da bollo di euro 14,62 debitamente annullata) e inviato al ministero del lavoro, unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità firmata. La trasmissione di copia cartacea, precisa il ministero, è necessaria in quanto la procedura online non sostituisce la comunicazione cartacea ma rappresenta unicamente una semplificazione della raccolta delle informazioni nel sistema. Per quanto riguarda le università e le scuole, che hanno obbligo di pubblicare i curricula dei propri studenti, il ministero spiega che la pubblicazione potrà essere evitata da parte degli studenti non consenzienti, mediante formale espressione di diniego.

di Carla De Lellis

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