
In particolare, in relazione a entrambe le ipotesi, il quesito intendeva chiarire il trattamento ai fini Iva e Ires: dei contributi erogati a detti organismi dagli ordini o da altri enti pubblici; dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività di mediazione, versati dai clienti si avvalgono dell'istituto. Nella risposta, l'Agenzia richiama preliminarmente le disposizioni sulla soggettività passiva ai fini dell'Ires e dell'Iva, contenute rispettivamente nel Tuir e nel dpr 633/72, in particolare la nozione di «esercizio di imprese». In merito all'Iva, l'Agenzia aggiunge gli opportuni richiami alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, osservando inoltre che gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando percepiscono corrispettivi, ossia in relazione alle attività svolte secondo il regime proprio degli enti pubblici e non in base agli stessi strumenti giuridici utilizzati dagli operatori privati, fermo restando l'assoggettamento all'imposta qualora il non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. La risoluzione passa poi ad analizzare la normativa sulla mediazione delle controversie civili e commerciali, con particolare riguardo all'istituzione di organismi di conciliazione da parte dei consigli degli ordini professionali, osservando che questi ultimi si distinguono dagli altri organismi di mediazione soltanto nella fase procedurale volta ad accertare i requisiti di professionalità e efficienza. A fronte del servizio di mediazione, le parti corrispondono all'organismo un compenso che include sia le spese di avvio del procedimento, sia le spese di mediazione, le quali comprendono l'onorario che l'organismo corrisponderà al mediatore. L'attività di mediazione si configura quindi come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi verso corrispettivo, e dunque come attività d'impresa sia ai fini dell'imposizione diretta che dell'Iva, indipendentemente dal fatto che l'organismo di mediazione rappresenti un'articolazione interna del consiglio dell'ordine oppure un ente autonomo, non essendo tale attività riconducibile a quelle pubblicistiche istituzionalmente affidate all'ordine. La risoluzione conclude che: i contributi erogati agli organismi di mediazione dai consigli o da altri enti pubblici concorrono come componenti positivi alla determinazione del reddito d'impresa, salvo che l'organismo operi come dipartimento interno dell'ente (trattandosi in tal caso di mera movimentazione di denaro); ai fini Iva, l'individuazione del trattamento tributario dei contributi dipende dalla natura del sottostante rapporto giuridico; le somme versate dalle parti all'organismo di mediazione, invece, danno luogo a proventi rilevanti ai fini reddituali e imponibili ai fini dell'Iva in quanto corrispettivi di prestazioni di servizi.