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È truffa risparmiare i contributi

del 12/10/2011
di: di Debora Alberici
È truffa risparmiare i contributi
Rischia una condanna per truffa aggravata l'imprenditore che trucca il Dm 10 per risparmiare sui contributi. Ciò perché l'esposizione fittizia di somme asseritamente corrisposte al lavoratore, e in realtà mai sborsate, trae in inganno l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio. Insomma, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 36539 dell'11 ottobre 2011, va esclusa la fattispecie di mera evasione di cui all'articolo 37 della legge 689/81. Non solo. Risponde inoltre di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche il datore che prima chiede la cassa integrazione e poi dichiara falsamente di avere sospeso le attività produttive e di avere anticipato ai dipendenti il relativo trattamento: smascherato dall'ispettore Inps l'imprenditore è «inchiodato» dal verbale di consultazione sindacale che richiede il riconoscimento della Cig. La Suprema corte offre gli strumenti per distinguere fra la fattispecie di cui all'articolo 37 della legge 689/81 e quella prevista e punita dall'articolo 640, secondo comma del codice penale: la prima riguarda soltanto il fatto commesso con il dolo specifico che consiste nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria, una condotta che può essere posta in essere omettendo una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero. Diverso è il caso degli importi gonfiati, nella specie relativi all'indennità di maternità, perché in quell'ipotesi l'imprenditore utilizza il mezzo fraudolento che consiste nell'esporre nelle denunce circostanze false per procurarsi l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate come corrisposte, ottenuto mediante il conguaglio degli importi, in realtà non versati, con i contributi effettivamente dovuti all'ente. In altre parole il mendacio nel modello Dm 10 costituisce l'artificio che induce in errore l'Inps sul diritto al conguaglio: non c'è una mera evasione contributiva ma un vero e proprio ingiusto profitto che consiste nell'indebito conguaglio di somme. Chiudiamo con la «finta» cassa integrazione: l'allegazione del verbale sindacale da cui risulta la richiesta della cassa integrazione guadagni, costituisce un quid pluris rispetto alla semplice falsa dichiarazione di aver sospeso l'attività lavorativa e va ritenuto un preciso artificio preordinato alla truffa sulla Cig.

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