La vicenda analizzata dai giudici di legittimità trae origine dal fatto che nel luglio del 2008 la Ctr abruzzese, sezione staccata di Pescara, aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente, intermediario delle assicurazioni, confermando l'accoglimento della domanda di rimborso dell'Irap relativa agli anni dal 2000 al 2004. Per i giudici di merito i motivi per cui l'intermediario non deve versare l'Irap sono che: a) il contribuente non utilizza, per la sua attività, lavoratori dipendenti o autonomi ovvero co.co.co.; b) gli altri componenti di costo e le quote di ammortamento dei beni strumentali hanno valori compatibili con un normale e personale svolgimento dell'attività; c) il reddito complessivo non scaturisce, dunque, da quella parte aggiuntiva di profitto che deriva da lavoro dipendente o da supporti tecnici e logistici.
L'Agenzia delle entrate avverso la sentenza dei giudici di primo grado propone ricorso per Cassazione sostenendo che l'attività d'intermediario delle assicurazioni, comportando la presentazione da parte del contribuente del quadro RG della dichiarazione dei redditi, sarebbe soggetta al presupposto impositivo Irap, in quanto attività di impresa. Nel ricorso l'Agenzia richiama il pregresso orientamento giurisprudenziale secondo il quale la similare attività di agente di commercio (ancorché operante in regime di contabilità semplificata), i cui redditi, riferendosi a un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d'impresa, sarebbe soggetta a Irap.
Tale orientamento per i giudici di legittimità è, però, da ritenersi del tutto superato in ragione della sentenza della Cassazione n. 12108/09 in cui è stato riaffermato che il principio costituzionale della capacità contributiva, stabilito all'art. 53 Cost., osta a qualsiasi forma di prelievo che non abbia ad incidere un flusso di ricchezza reale ed effettivo non potendo ammettersi la tassazione di basi imponibili fittizie. Alla luce del richiamato principio e della natura (reale) dell'Irap, l'esercizio di attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., fra le quali devono contemplarsi l'attività di agente di commercio e di promotore finanziario, non può essere sic et simpliciter inquadrato nell'ambito della produzione di reddito d'impresa in quanto deve essere comunque verificato il fondamentale requisito della «autonoma organizzazione», qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva oggetto dell'Irap.
In tema di Irap, a norma del combinato disposto del dlgs n. 446/97, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c, l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui alla legge n. 204/85, art. 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Per la Cassazione in applicazione di tali principi, la sentenza della Ctr, che non ha ritenuto assoggettabile a Irap l'intermediario delle assicurazioni, va confermata, in quanto, incontestato l'accertamento in fatto riguardante l'ausilio dei soli strumenti necessari all'espletamento dell'attività di intermediario delle assicurazioni, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al più recente orientamento, dato che l'assenza di dipendenti esclude ulteriormente che si concretizzi il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa Irap.