Il ricorso ai giudici comunitari era stato presentato da tre cooperative italiane (Paint Graphos Soc. coop. Arl e altri), a cui l'Agenzia delle entrate non riconobbe il diritto a godere delle esenzioni fiscali. La sentenza della Corte di giustizia interviene a chiusura dei procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08. In primis si chiarisce che non tutte le cooperative sono uguali e che quindi non per tutte vale il principio per cui l'esenzione fiscale non è aiuto di stato. Viene poi ricordato che l'art. 45 della Costituzione italiana «riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione provata». Di conseguenza, a poter senz'altro godere delle facilitazioni fiscali, per la Corte, sono le «vere» cooperative di produzione e lavoro, ovvero quelle in cui gli utili della società vengono distribuiti solo tra i soci che svolgono attività lavorativa. Non altrettanto vale per le cooperative i cui soci hanno con loro «un rapporto solamente commerciale».
Di più. Ai punti dal 55 al 62 della sentenza la Corte osserva che le «vere» cooperative meritano un trattamento fiscale favorevole per una serie di motivi, tra cui spicca il fatto che «non hanno o hanno scarso accesso ai mercati dei capitali cosicché il loro sviluppo dipende dai loro fondi propri o dal credito» e quindi hanno «un margine di profitto nettamente inferiore a quello delle società di capitali».
Al punto 61 è precisato che «non si può, in via di principio, considerare che società cooperative di produzione e lavoro (...) si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici».
Ora, secondo la Corte, questo tipo di valutazione di merito sul «tipo» di cooperativa che si ha di fronte non può toccare ai giudici comunitari ma al giudice nazionale, che dovrà valutare caso per caso. E ancora: per la Corte, è necessario che lo stato membro «realizzi e faccia applicare procedure di controllo e di vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle specifiche misure fiscali introdotte a favore delle società cooperative con la logica e la struttura generale del sistema tributario, per evitare che enti economici scelgano questa specifica forma giuridica esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni in materia d'imposte previste per siffatto tipo di società». Quindi, spetta al giudice del rinvio (la Cassazione) verificare se tale condizione sia soddisfatta nella causa principale. (punto 74 della sentenza)
Infine, la Corte ricorda che per rientrare nella nozione di aiuti definita dal Trattato, non è necessario che la misura incida effettivamente sugli scambi e produca un'effettiva distorsione della concorrenza. Ma è invece sufficiente che la misura rafforzi la posizione di un'impresa. E non è neppure necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. In concreto, secondo la Corte indica un'agevolazione fiscale come quella in oggetto prevista per le coop «è idonea ad incidere sugli scambi tra gli stati membri e a falsare la concorrenza, ai sensi dell'art. 87, n. 1 Ce (punto 81 della sentenza).
Soddisfatta della pronuncia l'Alleanza delle cooperative italiane. Secondo Luigi Marino, presidente di Confcooperative e portavoce dell'Alleanza, si tratta di «una sentenza che segna un punto a favore della specificità e della distintività delle imprese cooperative e smentisce le spinte omologatrici che vorrebbero uniformare le imprese cooperative agli altri modelli d'impresa». Di più: «La Corte riconosce alle cooperative il carattere di imprese rette da principi di funzionamento peculiari che le differenziano nettamente dagli altri operatori privati e conferma che i regimi normativi e fiscali legati all'attività mutualistica non rappresentano aiuto di stato. Nessun pretesto per chi in Italia vanta atteggiamenti punitivi e strumentali verso la cooperazione».