
La maggiorazione dell'Ires. L'emendamento non interviene sulla disciplina specifica dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 ma si limita ad affermare come per le società di comodo l'aliquota di imposta è maggiorata di 10,5 punti. Tale maggiorazione riguarda solo l'imposta sul reddito delle società e non il valore della produzione minimo ai fini Irap e «travolgerà» anche i soggetti che vedono imputarsi per trasparenza il reddito prodotto dalle società non operative come pure nell'ambito del consolidato avverrà la liquidazione autonoma dell'Ires maggiorata da parte della società facente parte del perimetro di consolidamento. Nella sostanza la maggiorazione in questione coinvolge ogni situazione in cui vi sia una società che risulta essere non operativa.
Le società in perdita. Come noto negli ultimi tempi si sono susseguiti gli interventi sulle società in perdita, da ultimo quello contenuto nel decreto legge n. 78 del 2010. L'emendamento prevede che le società che risultano essere in perdita per tre periodi di imposta consecutivi da quello successivo sono considerate di comodo. Di fatto, il criterio temporale è diverso in quanto dovrebbe essere mantenuta l'esclusione dal campo di applicazione (anche se si dichiara una perdita) della normativa sulle società di comodo delle società al primo anno di attività. Ulteriore aspetto che lascia estremamente perplessi è che analoga conseguenza è prevista nel caso per due anni si sia dichiarata una perdita e per il terzo un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo.
La sensazione è che si stia, indirettamente, abrogando la disposizione contenuta nell'articolo 84 del Tuir e che è stata recentemente modificata in quanto di fatto la dichiarazione di una perdita non appare in alcun modo ammessa soprattutto nell'ipotesi in cui sia ripetuta nel tempo.
La decorrenza. Le modifiche decorrono dal periodo di imposta 2012 ma, ai fini della determinazione degli acconti di imposta per lo stesso anno si deve tenere conto delle novità.
Le ulteriori conseguenze. Non essendo cambiata la struttura dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si deve ritenere che sussistano ancora tutte quelle regole sulle esclusioni dalle norme in materia di società non operative nonché la possibilità di presentare una apposita istanza di interpello disapplicativa. Il timore è che, alla luce delle modifiche in questione, la valutazione delle stesse possa essere ancora più rigorosa da parte dell'amministrazione finanziaria. Più in generale, però, quello che lascia stupiti è la ratio dell'intervento: la vera domanda è legata al motivo per il quale un contribuente società di comodo dovrebbe, a fronte di un diniego, adeguarsi e pagare il 10,5% in più di Ires. La logica conseguenza, in questo caso, è che sarà logico attendersi un accertamento ma, intanto, il gettito non sarà immediato ma legato appunto all'accertamento. Tenendo presente, peraltro, che le ultime indicazioni della giurisprudenza, in materia di società di comodo affermano correttamente che le motivazioni dell'accertamento stesso non possono essere legate esclusivamente al mancato superamento di soli parametri matematici. Il quesito è dunque se sia questa realmente la vera norma di lotta all'evasione ovvero si possa pensare, se realmente, il gettito serve immediatamente all'ipotesi di un altro condono