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Liberalizzazioni, il potere è locale

del 26/08/2011
di: Pagina a cura di Antonio Ciccia
Liberalizzazioni, il potere è locale
Liberalizzazione dei servizi pubblici locali nelle mani degli enti locali. Dovranno individuare quali servizi affidare al libero mercato e quali, invece, mantenere in regime di esclusiva. Le imprese dovranno attendere che l'amministrazione approvi la delibera quadro sui servizi liberalizzati. Ma vediamo di illustrare il quadro prefigurato dall'articolo 4 del decreto legge 138/2011, per vedere quali spazi concreti si aprano al libero mercato. In prima battuta, dunque, l'ente locale deve decidere che cosa lasciare alla libera iniziativa economica e che cosa attribuire in esclusiva a un gestore. In quest'ultimo caso il gestore deve essere scelto con una gara pubblica o con una procedura pubblica ristretta.

L' affidamento del servizio può avvenire anche con una gara a doppio oggetto: cessione di quote societarie (almeno il 40%) e affidamento di compiti operativi.

Se il valore economico del servizio è pari o inferiore a 900 mila euro l'ente locale può costituire una propria società cui affidare direttamente (senza gara) il servizio. In quest'ultimo caso si parla di società in house, sotto il controllo dell'ente locale, controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui propri uffici.

Nel caso di servizi liberalizzati si aprono le porte interamente alla gestione di imprenditori in concorrenza tra loro e, vista dal punto di vista delle imprese, si aprono spazi di mercato.

L'ampiezza della liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali dipende dalla valutazione circa l'inadeguatezza del libero mercato di garantire i bisogni della comunità locale.

La valutazione verrà fatta con una apposita deliberazione quadro, che deve motivare le ragioni delle esclusive.

Una impostazione di questo tipo risente del fatto che la nozione di servizio pubblico locale è lasciata alla discrezionalità dell'ente locale stesso. Certo vi sono linee di fondo tracciate dalla legge e in particolare dall'articolo 112 del Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000), che prevede che sono gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, a provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La genericità della norma è stata spiegata con la circostanza che gli enti locali, e il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e attività, se rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, assumere come doverose.

Si tratta di elementi discrezionali (finalità sociali e promozione della comunità locale): gli stessi elementi che potranno essere tenuti in considerazione nella approvazione della deliberazione quadro.

L'ente deciderà cosa può essere lasciato al privato. Per fare una panoramica su cosa potrà essere affidato al libero mercato si può fare riferimento alle attività inserite nella prassi nella nozione di servizio pubblico locale.

Vi rientra e quindi potrà essere oggetto di liberalizzazione il servizio di raccolta rifiuti e di igiene ambientale e di illuminazione pubblica, la gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive, la gestione delle affissioni pubblicitarie e dei segnali indicatori, gestione del trasporto pubblico locale, la gestione di servizi come la mensa scolastica, biblioteche. In giurisprudenza sono stati qualificati tra i servizi pubblici locali anche tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto.

I tribunali hanno invece escluso che possa configurarsi un servizio pubblico locale per la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica.

Sempre dal punto di vista delle imprese, va sottolineato che allo stato non possono fare altro che attendere la delibera quadro, la quale è prevista entro un anno e cioè entro il 13 agosto 2012 e comunque prima del conferimento e del rinnovo della gestione dei servizi. A questo proposito si dovrà tenere conto del regime transitorio previsto per gli affidamenti attualmente in essere e in contrasto con la nuova disciplina: si va dal marzo 2012 fino alla scadenze dei contratti di servizio attualmente stipulati (comma 32 dell'articolo 4 del decreto 138/2011).

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