Contrasto del lavoro nero. Tra le novità, il collegato lavoro ha modificato la maxisanzione sul lavoro sommerso, cambiando il presupposto applicativo e le misure punitive. Oggi, infatti, è «l'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro» (la Co) a fissare l'applicazione della maxipena, con esclusione dei casi in cui «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto».
Maxisanzione a due vie. In base al nuovo regime vigente dal 24 novembre coesistono due ipotesi sanzionatorie: la prima per impiego in nero, la seconda per impiego temporaneo di lavoratori in nero. Il primo caso contempla la sanzione da 1.500 a 12 mila euro per lavoratore irregolare, da maggiorare di altri 150 euro per giornata di lavoro effettivo. Questa ipotesi, già presente nella vecchia disciplina, si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Co). La seconda ipotesi contempla la sanzione da 1.000 a 8 mila euro per lavoratore irregolare, da maggiorare di altri 30 euro per giornata di lavoro irregolare. Questa ipotesi si applica nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto successivamente rispetto all'effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero qualora il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in nero, a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione.
Sconti a maglie larghe. Con la nota in esame, il ministero spiega la possibilità di applicare la riduzione alla prima delle due precedenti ipotesi sanzionatorie e, in particolare, alla quota parte della maxisanzione espressa dalla maggiorazione giornaliera (ma, evidentemente, i chiarimenti possono valere per analogia anche nella seconda ipotesi). In buona sostanza, il ministero precisa che, a differenza della disciplina in vigore fino al 23 novembre 2010, che riteneva le 150 euro giornaliere una mera maggiorazione della sanzione edittale (da 1.500 a 12 mila euro), e quindi un importo fisso, con la nuova disciplina del collegato lavoro anche l'importo della maggiorazione giornaliera si riduce nella misura pari a un quarto, in caso di diffida, e a un terzo in caso di contestazione ordinaria (articolo 16 della legge n. 689/1981). Insomma, la maggiorazione segue le sorti della sanzione principale. La riduzione è una «facoltà», aggiunge il ministero, che era e resta assegnata «alla prudente valutazione del Direttore dell'ufficio sulla base dei criteri dettati dalla legge n. 689/1981» in relazione alla commisurazione degli importi sanzionatori comminati mediante l'ordinanza ingiunzione. In definitiva, spiega il ministero, «a seguito delle modifiche della legge n. 183/2010 e in linea con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, sono dunque da intendersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 29/2006, optando per l'applicazione della riduzione della sanzione giornaliera in sede di verbale unico nonché in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano già formato oggetto di rapporto al direttore».