
I datori di lavoro di cui al comma 1 sono quelli citati nell'art. 20, appunto al comma 1, del dl 112/2008 che fino a ieri, corrispondendo per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'erogazione della predetta indennità, non erano tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Per effetto della variazione apportata dalla manovra, con validità retroattiva, ovvero 1° maggio 2011, i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro aumenteranno.
Facciamo un passo indietro e ricordiamo il trattamento economico a favore del lavoratore in caso di malattia. La maggior parte dei contratti collettivi stabilisce che al lavoratore spetta un'integrazione di quanto percepito dall'Inps, spesso fino al raggiungimento del normale trattamento economico, spettante se il dipendente avesse lavorato mentre l'istituto in alcuni casi eroga l'indennità di malattia, che normalmente viene integrata o sostenuta integralmente dal datore di lavoro, nelle fattispecie di malattia non indennizzata dall'Inps.
Poiché il nuovo articolo 18 stabilisce che i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, viene da pensare che il contributo è dovuto anche nei casi in cui l'Inps non interviene al pagamento dell'indennità, ma al contrario a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente è il datore di lavoro, tenuto in base alle disposizioni del contratto collettivo. La questione si era già presentata con il decreto legge n. 112 collegato alla manovra finanziaria per il 2009, che con l'art. 20 esonerava le aziende dal versamento del contributo di malattia, e dava fine al lungo contenzioso instauratosi con l'Inps e dove avevamo assistito all'intervento della Suprema corte di cassazione che, con sentenza n. 10232 del 3/4/2003 affermava il principio secondo cui «l'art. 6, secondo comma, legge n. 138 del 1943, che esonera l'Inps dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale a escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'Inps». Il legislatore con l'art. 20 risolveva definitivamente la questione, seppur con un articolo di legge molto diverso dall'interpretazione delle sezioni unite. Il 15 luglio 2011 il tema è riemerso e, purtroppo, con un ulteriore onere a carico delle aziende. Abbiamo spesso parlato dei costi eccessivi, relativi agli oneri contributivi Inps, che le aziende sono obbligate a sostenere, di gran lunga maggiori rispetto a tutti gli altri paesi europei e nel caso specifico della norma in questione, parliamo anche di un onere aggiuntivo per una prestazione che l'Istituto non eroga, pertanto a mio parere da definire incostituzionale, senza alcuna polemica.
E nei giorni scorsi l'Unione europea ha dichiarato di promuovere la manovra finanziaria italiana, approvazione arrivata dal commissario agli affari economici Olli Rehn e dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble; quest'ultimo dovrebbe sapere che nel suo paese il costo dei contributi previdenziali non supera il 20%, con equa ripartizione tra datore di lavoro e dipendente, mentre in Italia supera il 43%, con evidente sproporzione tra la quota del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore. I ministri esteri hanno letto la manovra oppure quello che conta è soltanto il risultato finale? Non sempre il fine giustifica i mezzi.