
Orbene, sul punto (si veda par. 5.1.2 della sentenza) la Corte ha ritenuto non fondata la censura di illegittima costituzionale in quanto essa muoverebbe «dall'erroneo presupposto interpretativo che la normativa censurata proroghi o riapra termini di decadenza ormai scaduti». Secondo la Consulta «i termini raddoppiati non costituiscono una “proroga” di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di “eventi peculiari ed eccezionali”. Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva ( omissis )». Pertanto utilizzando le parole della Corte, gli ulteriori 4 anni (o 5 in caso di omessa dichiarazione) non si innesterebbero su quelli «brevi», ma opererebbero, quindi, in via del tutto autonoma e indipendente. In ragione di tale autonomia dei termini di accertamento «lunghi», la Corte afferma che è del tutto irrilevante che l'obbligo di denuncia possa insorgere o essere adempiuto dopo il decorso del termine «breve». Ciò che rileva «è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento». È evidente che la Corte nel tentativo di giustificare l'indiscriminata applicazione del termine lungo, giunge a sostenere che l'obbligo di denuncia non sorga nel momento in cui i verificatori vengono a conoscenza della notitia criminis, ma già nel momento in cui il contribuente pone in essere la condotta astrattamente riconducibile a una delle ipotesi della l. 74 del 2000. Ma la speciale condizione oggettiva di cui parla la Consulta (i.e. l'obbligo di denuncia) non sorge certo ab origine, ma nasce solo quando, si cita la lettera dell'art. 331 cpp «i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio». Gli effetti di questa pronuncia potrebbero essere di non poco conto. La prima conseguenza potrebbe essere quella della totale rinuncia alla certezza del diritto in relazione al decorso dei termini decadenziali per l'esercizio dei poteri di accertamento. I contribuenti infatti si troveranno in balia dei verificatori che, con il semplice invio della notitia criminis potranno determinare il raddoppio dei termini di accertamento. Non si trascuri, a tal proposito, che la valutazione della notizia di reato è basata su di un fumus, quindi sulla valutazione soggettiva del verificatore, il quale, il più delle volte, soprattutto se un funzionario dell'Agenzia delle entrate, non è in grado di valutare correttamente se la condotta del contribuente integri o meno un'ipotesi di reato tributario.