1) proroga in tema di impugnazione dei licenziamenti;
Il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento da parte di un dipendente acquista efficacia a decorrere dal 31/12/2011.
Detta norma è stata aggiunta al comma 1 dell'art. 32 della collegata che così recita: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso del giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»;
2) autotrasporto (art. 2, comma 4). Slitta al 16 giugno (anziché il 16/2) il termine per il versamento del premio all'Inail dovuto dal datore in relazione all'autoliquidazione;
3) sportelli unici per l'immigrazione (art. 2, comma 6). Il ministero dell'interno potrà rinnovare per un anno i contratti a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza legato all'afflusso di extracomunitari;
4) incedibilità del tfr (art. 2, comma 49). Fino al termine del rapporto di lavoro i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti a terzi;
5) Sicurezza sul lavoro (art. 2, comma 51). Per l'attivazione dei decreti armonizzati dal decreto legislativo n. 81/2008 per le norme per la sicurezza del lavoro sulle navi sul trasporto ferroviario è prevista una proroga di un anno.
Claudio Milocco (consulente del lavoro)