
Per questo il tribunale e la corte d'appello di Napoli lo avevano condannato per il reato previsto dall'articolo 570 del codice penale. Non solo. In linea con una giurisprudenza che ha esteso l'obbligo, anche sul fronte penale, a tutte le necessità del minore, gli Ermellini hanno chiarito che «il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Non è pertanto consentito al soggetto tenuto di autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all'impegno».
Ma non è ancora tutto. L'uomo era stato accusato per aver commesso lo stesso reato anche nei confronti della moglie. Ma lei, sia su questo fronte sia su quello delle ingiurie aveva ritirato la querela. La sesta sezione penale del Palazzaccio ha quindi confermato l'intero impianto accusatorio sul reato previsto dall'articolo 570 del codice penale ma ha annullato senza rinvio, chiudendo qui la vicenda giudiziaria, la condanna per ingiurie nei confronti dell'ex.