
Il 22 aprile è entrato in vigore il decreto ministeriale 11 novembre 2011 n. 213, che ha regolamentato l’iter per la richiesta dell’autorizzazione alla “guida accompagnata”, introdotta dalla modifica dell’articolo115 Codice della Strada, ai commi da 1 bis a 1 septies.
Per poter girare alla guida di un veicolo il diciassettenne dovrà:
- avere ottenuto dalla Motorizzazione una specifica autorizzazione rilasciata solo a chi già possiede la patente A (per moto) ed ha frequentato un corso pratico di almeno 10 ore presso un’autoscuola;
- avere a bordo un adulto titolare della patente B o superiore da almeno 10 anni, come è attualmente richiesto per la guida con il foglio rosa. Nessun’altra persona, oltre l’accompagnatore, potrà prendere posto sull’auto.
Inoltre il diciassettenne potrà guidare solo un’auto di potenza ridotta, che dovrà essere munita dal contrassegno “GA”.
Se durante la guida dell’auto o della moto il minore commette infrazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, gli verrà automaticamente revocata l’autorizzazione e non potrà conseguirne un’altra.
Nel caso invece di violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, al pagamento della stessa saranno tenuti in solido l’accompagnatore ed il genitore o chi esercita la potestà sul minore.
Per quanto riguarda l’iter del rilascio, è il genitore o il legale rappresentante del minore che deve presentare l’istanza alla Motorizzazione civile competente, che, previa verifica del conseguimento della patente A e della mancata esistenza di provvedimenti di revoca o sospensione, rilascerà un ricevuta.
Con questa il minore dovrà poi frequentare il corso pratico di guida di almeno 10 ore, di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione notturna.
Al termine del corso, l’autoscuola rilascerà un certificato di frequenza da portare alla Motorizzazione, che rilascerà l’autorizzazione, con l’indicazione degli accompagnatori designati (per un massimo di tre), che potranno essere sostituiti, sempre però con comunicazione alla Motorizzazione.
L’autorizzazione scadrà al compimento del diciottesimo anno, quando occorrerà richiedere il rilascio del foglio rosa e sostenere la prova pratica di guida.
Appare pertanto evidente che la riforma non permette il conseguimento della patente di guida ad un’età inferiore rispetto ai 18 anni, pur se presentata dai media con grande rilievo in questo senso; essa consente invece un esercizio alla guida anticipato (e proprio “ai fini di esercitazione” è stata introdotta dall’articolo 115 comma 1 bis Codice della Strada) con la previsione di una serie di limiti e condizioni, a tutela dei minori e degli altri utenti della strada. I genitori potranno quindi stare tranquilli.
Avv. Vanda Cappelletti