OGGI SE NE PARLA

FAMIGLIA

del 01/09/2010

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare


L’art. 36 della Carta Costituzionale sancisce il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Nel rispetto dei dettami costituzionali, con un accordo interconfederale del 1934, furono introdotti gli assegni familiari.

Il sistema della corresponsione degli assegni familiari è stato riformato con la legge n. 153 del 1988, di conversione del Decreto Legge n. 69 del 1988.
Con tale legge, è stata prevista la corresponsione di un unico assegno per l’intero nucleo familiare, erogato in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del predetto nucleo, in luogo dell’assegno corrisposto in misura fissa per ogni singolo familiare a carico.
I soggetti per i quali viene corrisposto l’assegno familiare sono indicati al VI comma dell’ art. 2 della legge n. 153 del 1988, che specifica, altresì, cosa debba intendersi per nucleo familiare.

Tra i beneficiari dell’assegno familiare vengono annoverati, inoltre, i figli naturali riconosciuti.
Riguardo a questi ultimi soggetti, viene segnalata una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione la n. 14783 del 18.06.2010, con la quale è stata fornita un’ulteriore precisazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha, difatti, chiarito che “la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima”.

Pertanto, con tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare è riconosciuto anche al genitore di figli naturali riconosciuti, con questo conviventi e a suo carico, ancorchè questi sia separato solo di fatto e risulti ancora legalmente sposato con altra persona.
Tale pronuncia, quindi, chiarisce che la condictio sine qua non per il riconoscimento a percepire gli assegni familiari è quella di “figlio natuarle riconosciuto”, mentre non è necessario che questi sia anche inserito all’interno della famiglia legittima.

Rosa Vitale - Avvocato in Napoli
Studio Legale del Plato & Associati

01/09/2010


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