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del 26/01/2011

Consorzi con attività esterna, la contabilità va fatta in Xbrl

Consorzi con attività esterna, la contabilità va fatta in Xbrl

I consorzi con attività esterna devono redigere un vero e proprio bilancio d'esercizio; quest'ultimo, inoltre, è da depositare attraverso il formato Xbrl. È questa la conclusione, resa pubblica ieri, che l'Osservatorio permanente fra Cndcec (commercialisti) e Unioncamere ha ribadito in vista dell'inizio della campagna bilanci 2011. L'Osservatorio è quindi intervenuto nuovamente sulla questione della natura della “situazione patrimoniale” che, ai sensi dell'art. 2615-bis c.c., gli amministratori dei consorzi con attività esterna devono depositare entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (cioè il prossimo 28 febbraio 2011). Secondo i commercialisti ed il mondo camerale l'espressione non deve essere intesa in senso letterale, bensì va interpretata ricorrendo ad un criterio logico-sistematico: il documento richiesto dal codice civile, infatti, deve essere redatto osservando “le norme previste dagli artt. 2423 c.c. e ss.”. Il sistema normativo che discende dall'art. 2423 c.c. impone però la presenza, accanto allo stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Ciò significa che la “situazione patrimoniale” di cui all'art. 2615-bis c.c. deve intendersi, in definitiva, come vero e proprio bilancio d'esercizio. Tale posizione, largamente condivisa in dottrina, è stata peraltro richiamata dalla stessa Assonime nella circolare n. 5/2010. Se dunque il documento che i consorzi con attività esterna dovranno depositare entro il 28 febbraio 2011 equivale ad un bilancio d'esercizio, allora il suo deposito – prosegue la conclusione dell'Osservatorio – non potrà che essere disciplinato dal dpcm 10 dicembre 2008. Lo stato patrimoniale e il conto economico obbligatoriamente e sempre in Xbrl (anche qualora si consideri la tassonomia, depositando i prospetti contabili pure in formato non elaborabile, incapace di rappresentare la specifica realtà aziendale), la nota integrativa nel tradizionale formato Pdf/A. Restano salve, ovviamente, le ipotesi di esclusione dall'impiego del formato elaborabile previste, per la generalità dei depositanti, dal dpcm citato: l'adozione, nella sostanza, degli Ifrs.

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