In arrivo nuove regole dall'Unione europea per contrastare i ritardi nei pagamenti. Ieri, infatti, il Consiglio dell'Ue ha adottato una direttiva che prevede nuove regole sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. La direttiva stabilisce, per tutte le transazioni commerciali, termini specifici per il pagamento delle fatture e il diritto alla compensazione in caso di ritardi. Le norme si applicheranno quindi sia ai contratti tra imprese pubbliche e imprese private, sia tra imprese e enti pubblici. La nuova direttiva rafforza la protezione dei creditori e migliora il funzionamento del mercato unico Ue, incoraggiando, di conseguenza, la competitività delle piccole e medie imprese (pmi). In base alle nuove regole, il creditore che ha adempiuto ai propri obblighi, ma non ha ricevuto le somme dovute entro i termini previsti, ha diritto agli interessi del ritardo nel pagamento anche in assenza di diffida, a meno che il debitore possa dimostrare di non essere responsabile del ritardo. Le nuove regole prevedono che il creditore ha diritto agli interessi, dal giorno seguente alla scadenza del termine previsto nel contratto. Se la data o il periodo del pagamento non è stabilito dal contratto, il creditore ha diritto agli interessi a partire da 30 giorni dopo la data della ricezione della fattura. Se anche questa data è incerta, i 30 giorni si calcolano a partire dalla consegna dei beni o dei servizi. Come regola generale, nelle transazioni tra imprese, il periodo per il pagamento stabilito dal contratto non potrà superare i 60 giorni, a meno che espressamente previsto dal contratto e purché questo non svantaggi il creditore. Queste eccezioni si riferiscono ai casi nei quali sono necessari periodi più estesi per i pagamenti. La direttiva prevede inoltre una deroga che consente, ad alcune imprese pubbliche, tra cui gli ospedali, di estendere il periodo di pagamento fino a 60 giorni. Quando gli interessi del ritardo divengono pagabili, il creditore ha diritto ad ottenere dal debitore, come minimo, una somma fissa di 40 euro, che sarà liquidabile senza diffida. A questo si aggiungono le spese di recupero sostenute dal creditore.
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