
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1963/11, ha stabilito che circolare a bordo di un veicolo sequestrato non configura un reato ma un illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni pecuniaria e accessoria, nello specifico la sospensione della patente. La decisione risolve così un contrasto giurisprudenziale basato su un concorso di norme (solo apparente) tra l’art. 334 del codice penale e l’art. 213 del Codice della Strada. Come hanno spiegato i giudici, mentre il primo articolo punisce, genericamente, chi sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa, il secondo disciplina il sequestro precisando la sua natura amministrativa. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, che hanno citato l’art. 9 della legge 689 del 1981 per risolvere l’apparente contrasto, in casi del genere è la norma speciale a dover essere applicata che, come nel caso di specie, prevede oltre ad una multa anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
a cura della Redazione