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PROCESSO TRIBUTARIO

del 20/01/2011

Liti fiscali, bollettini impugnabili

Liti fiscali, bollettini impugnabili

Non ci sono più limiti per le impugnazioni degli atti in commissione tributaria. Persino un bollettino di conto corrente postale, attraverso cui l'amministrazione finanziaria può liquidare la propria pretesa tributaria, rientra nel novero degli atti impugnabili dinanzi al giudice dei tributi, secondo un'interpretazione estensiva dell'articolo 19 D.lgs. 546/1992.
Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza 25591 dello scorso 17 dicembre, che rappresenta una significativa testimonianza della profonda trasformazione che il processo tributario ha subito, con l'introduzione della legge n.248 del 2001.
Nel caso in esame, la società ricorrente impugnava un bollettino di conto corrente postale relativo a imposte sulla pubblicità dinanzi alla Commissione tributaria di Milano. Resisteva il comune, facendo notare come le impugnazioni tributarie siano regolate dall'articolo 19 D.lgs. 546 del 1992, il quale individua tassativamente gli atti contro cui è possibile ricorrere in commissione, tra i quali non rientra certamente il bollettino postale. I gradi di merito si concludevano con l'accoglimento della domanda di inammissibilità avanzata dall'amministrazione.
La cassazione ha ribaltato il giudizio della Commissione regionale della Lombardia, rinviando gli atti ad altra sezione della stessa per l'esame di merito della controversia. Il bollettino di conto corrente, osservano da Piazza Cavour, è un atto impositivo attraverso cui l'amministrazione ha esercitato la pretesa tributaria e può essere equiparato ad un vero e proprio avviso di liquidazione, sebbene sia denominato in altro modo e redatto in forma differente. “In tema di contenzioso tributario”, affermano i giudici, “l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art.19 del D.lgs. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e buona andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 448 del 2001”.
La logica conclusione del ragionamento operato dalla Corte è che, da ora in avanti, sarà possibile impugnare in commissione tributaria qualunque atto che faccia capo ad una pretesa fiscale, ben potendo questi essere equiparati, per funzione, agli atti tipici previsti dal citato art.19. D'altronde, anche alcune commissioni di merito avevano dimostrato una certa apertura sull'argomento, riconoscendo la possibilità di impugnare atti quali il pignoramento dei crediti (sul tema, si veda Italia Oggi dello scorso 22 settembre) o l'ingiunzione di pagamento, laddove si fosse trattato del primo provvedimento ricevuto dal contribuente.
Questo “nuovo corso” del processo tributario sortirà delle conseguenze anche dal punto di vista delle amministrazioni, che saranno tenute ad emettere degli atti che rispettino, in primis, i requisiti previsti dallo Statuto del contribuente; la conseguenza di un mancato adeguamento sarebbe appunto il rischio di vedere i propri atti impositivi annullati dal giudice tributario, con possibili effetti di decadimento dell'intera pretesa erariale. Valga come esempio proprio il caso della sentenza in commento, nella quale la cassazione, nel rinviare gli atti alla commissione regionale, suggerisce tra le righe gli esiti del futuro giudizio: “non assumono alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o la mancata indicazione del termine, delle forme da osservare per l'impugnazione e della commissione tributaria competente”, ed è a questo punto che si rileva il suggerimento, “le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine”.

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