
Con una apposita risoluzione (n. 143 del 30/12/2010) l'Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione d'imposta per figli a carico è attribuibile al 100% all'altro genitore in caso di assenza di reddito, anche in caso di genitori separati o divorziati. Condizione indispensabile per questa possibilità però è la necessità che venga raggiunto tra i due genitori un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio. L'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50%, o ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo, che può prevedere di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Al di fuori di queste ipotesi, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, è possibile attribuire all'altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell'Irpef e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, deve versare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.
a cura della Redazione