
La quota di detrazione per figli fiscalmente a carico non utilizzata dal genitore divorziato privo di reddito può essere devoluta all'ex coniuge. Tuttavia, affinché l'unico genitore titolare di reddito, cui il figlio è stato coaffidato, possa beneficiare dell'intera detrazione, occorre che sia raggiunto un accordo in merito alla titolarità del bonus e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può fruire dell'agevolazione. Lo chiariscono le Entrate con risoluzione 143 del 30/12/10. L'art. 12 Tuir prevede che in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione debba essere ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. In caso di patto tra genitori, invece, la detrazione può essere attribuita per intero al genitore che presenta il reddito più elevato. Meccanismo applicabile pure in caso di divorzio.
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