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NEWS E APPROFONDIMENTI

CODICE DELLA STRADA

del 15/12/2010

Ok all'antiautovelox

Ok all'antiautovelox

Rispetta il codice della strada un sistema antiautovelox che non interferisce con l'attività di polizia limitandosi a comunicare dati sulle postazioni autovelox visibili al gruppo degli utenti abilitati. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con il parere 22 settembre 2010, divulgato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 20 ottobre 2010. La riforma stradale dell'agosto 2007 ha introdotto il divieto di produzione e commercializzazione ed uso dei dispositivi che direttamente o indirettamente segnalano la presenza e consentono la localizzazione dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità. Si tratta in pratica del divieto di avere a bordo del veicolo sistemi elettronici in grado di interferire con i sistemi di polizia. Almeno questa è l'interpretazione che risulta dal parere dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Un agente municipale ha infatti evidenziato all'Autorità garante la presenza sul mercato del sistema di localizzazione Coyote. La direzione generale per la tutela del consumatore ha quindi richiesto chiarimenti al servizio di polizia stradale che si è espresso con il parere del 22 settembre scorso. Risulta al ministero, specifica la nota, “che il dispositivo non è in grado di fornire in tempo reale informazioni sull'effettuazione di servizi di controllo della velocità e quindi l'attualità del servizio di rilevamento e, pertanto, il relativo uso non è in contrasto con le disposizioni dell'art. 45 cds”. Questa interpretazione pare adeguata alle modifiche normative che sono intervenute negli ultimi anni sul tema caldo dell'autovelox. Letteralmente infatti l'art. 45 cds vieta anche i semplici segnalatori di presenza e quindi, apparentemente, mette fuori legge anche i moderni navigatori. Ma se il trend consolidato è quello di dare la massima trasparenza alle postazioni autovelox non ha più senso mantenere in vigore una disposizione così inadeguata. Ragionevolmente non resta che ridimensionare il divieto limitatamente ai dispositivi in grado di interferire con l'elettronica dei sistemi di accertamento. Questi strumenti restano sicuramente fuori legge e nel caso di loro impiego o commercializzazione scatterà la grave punizione prevista dall'art. 45 cds ovvero 743 euro di sanzione oltre al sequestro del rilevatore.

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