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CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

del 29/11/2010

Tassa di concessione governativa telefonia mobile - Possibile Richiesta di Rimborso

Tassa di concessione governativa telefonia mobile - Possibile Richiesta di Rimborso

Con la presente, portiamo alla Vostra attenzione la possibilità di procedere alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa versata sulla telefonia mobile per gli ultimi tre anni (i.e. 2008, 2009 e 2010).

Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs n. 259 del 1/8/2003) ha infatti abrogato, con effetto dal 16 settembre 2003, l'art. 318 del DPR n. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) al quale fa riferimento l'art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972 che prevede la corresponsione di una tassa di concessione governativa pari a Euro 12,91 al mese per ciascuna utenza relativamente alla licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

L'Amministrazione finanziaria disconosce l'effettiva cancellazione di tale tassa. Vi sono tuttavia diverse pronunce di Commissioni Tributarie (anche se vi sono anche sentenze favorevoli all’Amministrazione finanziaria) che riconoscono come, con l'abrogazione dell'art. 318 del DPR n. 156/1973 e conseguentemente dell'articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/972 ad opera del nuovo Codice delle Telecomunicazioni, sia venuto meno il previgente sistema concessorio e, pertanto, sia stato introdotto un processo di privatizzazione che ha comportato il passaggio dallo strumento della Concessione (atto amministrativo) al contratto il quale, in quanto strumento di diritto privato, farebbe venir meno i presupposti della tassa di concessione governativa.

Va evidenziato che anche la Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a valutare la legittimità della tassa e la sua compatibilità con la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Qualora la Corte ritenesse la tassa di concessione governativa illegittima, la pronuncia avrebbe valore anche in relazione ai contenziosi in corso.

Attraverso la procedura di rimborso, qualora l’esito finale fosse positivo, le Aziende potrebbero recuperare l’importo corrisposto a titolo di tassa di concessione governativa (Euro 12,91 al mese per ciascuna utenza) in relazione agli ultimi tre anni (si consideri infatti che ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 641/1972, il contribuente può chiedere la restituzione della tassa di concessione governativa erroneamente pagata entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento). Per ciascuna utenza attivata l’ammontare che potrebbe essere recuperato è quindi pari a Euro 464,76.

A livello operativo, dovrebbe essere presentata all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di rimborso. Qualora, come presumibilmente avverrà, non vi sarà risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finaziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Considerando le incertezze ancora presenti sull'argomento, si suggerisce di continuare a pagare la tassa di concessione governativa per poi eventualmente richiedere il rimborso della stessa.

Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners


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