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MEDIAZIONE

del 15/11/2010

Avviso di conciliazione obbligatorio anche per decreti ingiuntivi

Avviso di conciliazione obbligatorio anche per decreti ingiuntivi

Con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 si conclude l’iter legislativo sulla mediazione, dopo le modifiche al precedente schema, concretizzando altresì la delega conferita al Governo della L. 69/2009 in materia di processo civile che riforma la disciplina della mediazione, finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e la diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. L’art. 4 del D. Lgs 28/2010 prevede, a carico dell’avvocato, l’obbligo di informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle possibili agevolazioni fiscali ex artt. 17 e 20. L’informativa deve essere fornita per iscritto in modo chiaro e comprensibile: il documento farà parte integrante dell’atto introduttivo di un eventuale giudizio. In caso di mancata allegazione il giudice dovrà informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. L’omessa informativa viene sanzionata con l’annullabilità del contratto di patrocinio tra professionista ed assistito. L’obbligo di informativa, però, non trova applicazione in tutti gli ambiti: infatti l’intero testo normativo disciplina le sole “controversie civili e commerciali vertenti sui diritti disponibili”, espungendo dall’ambito conciliativo le controversie aventi ad oggetto questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della famiglia, nonché alcuni ambiti espressamente previsti da decisione comunitaria. Sono esclusi ad esempio la separazione personale tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio, i procedimenti ex artt. 709-ter e 710 c.p.c., l’amministrazione di sostegno: l’art. 5, al co. IV, lett. e) esclude espressamente i procedimenti in Camera di Consiglio. Sulla base di quanto stabilito in coincidenza con gli ambiti indicati l’avvocato sarà tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di risolvere la causa con la conciliazione. In particolare nei procedimenti di ingiunzione, compresa l’opposizione, tale obbligo è stato escluso sino al momento della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione dell’esecuzione provvisoria. I giudici del Tribunale di Varese, Sez. I, con l’ordinanza del 09/04/2010, interpretando estensivamente tale indicazione hanno ritenuto che anche nel caso di un decreto ingiuntivo l’avvocato ben agisca nell’avvisare il proprio assistito della possibilità offerta dalla mediazione ancor prima che si manifesti la circostanza indicata e rientrante nell’ambito delle controversie per le quali l’informativa diviene obbligo. Nella fase iniziale del procedimento ingiuntivo i giudici varesini pertanto individuano ed incentivano all’uso della mediazione facoltativa alla stregua di quella obbligatoria, nel limite del possibile ambito di materia, affinché sia possibile prevenire lo sviluppo di una fase giudiziaria successiva nell’ottica della ricerca di soluzioni alternative.

di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2010, pag. 27

Manuela Onesto
La Scala Studio Legale e Tributario


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