Chi non versa l’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50 mila euro, entro il termine per la corresponsione dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo incorre nel reato penale punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. A stabilirlo, con sentenza n. 38619 del 3 novembre, la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la precisazione che la sanzione penale può essere evitata se, prima dello spirare del termine per gli omessi versamenti Iva, cioè del 27 dicembre dell’anno successivo alla presentazione del modello, il contribuente moroso versa anche parte dell’imposta dovuta in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro. Se il versamento viene effettuato dopo il termine, magari in coincidenza dell’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle entrate, si beneficerà di uno sconto di pena fino alla metà e non si applicheranno le pene accessorie.
a cura della Redazione
