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Lavoratori rumeni e contratto di somministrazione

LAVORO E STRANIERI

del 29/10/2010
Lavoratori rumeni e contratto di somministrazione

I lavoratori rumeni (con obbligo di certificare la residenza), poiché sono ora comunitari, possono essere regolarmente assunti come dipendenti dai datori di lavoro nazionali con lo stesso trattamento normativo e contrattuale previsto per i lavoratori locali.
Diverso è invece il discorso nell'ipotesi di ingresso in Italia con dipendenti di ditte rumene che stipulano contratti di appalto o contratti di somministrazione con imprese locali.
L'ipotesi che nel territorio nazionale si possano attivare dei contratti interinali tra società comunitarie rumene con dipendenti e imprese locali, principalmente nel settore industriale, è un argomento di estrema attualità.
Si tratta in pratica di casi di contratti di somministrazione di lavoro che vengono valutati con grande sospetto dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
È noto che il decreto legislativo n. 276/2003 individua quali sono i requisiti che deve rispettare un'impresa nazionale per essere autorizzata ad agire in qualità di agenzia per il lavoro e quindi poter svolgere la relativa attività di somministrazione nel territorio italiano.
Le imprese comunitarie (vedi società rumene), invece, non necessitano di tale autorizzazione (art. 4 del decreto citato) per lavorare in Italia con contratti di somministrazione, qualora dimostrino di "operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente a quello richiesto dalla legislazione sociale".
La dichiarazione di equivalenza viene rilasciata da parte del ministero del lavoro entro 30 giorni dalla richiesta documentata avanzata dall'azienda interessata.
Il rilascio di detta dichiarazione presuppone un accertamento tendente a stabilire se anche ai lavoratori interessati siano garantiti diritti equivalenti in tema contributivo e retributivo previo deposito cauzionale ovvero prestazione di garanzia fideiussoria per importi di congrua entità.
La disciplina relativa, però, non è del tutto chiara ed espone le ditte italiane interessate a notevoli difficoltà in aggiunta a quelle già esistenti per svolgere la loro attività.
La Direzione generale del mercato del lavoro, al fine di favorire maggior chiarezza sul problema, ha trasmesso all'Ufficio legislativo una proposta di integrazione normativa agli artt. 4 e 18 del decreto legislativo n. 276/2003 in tema di operatività in Italia delle agenzie di somministrazione autorizzate nei Paesi membri dell'Unione europea.
Tali modifiche prevedono obblighi di preventiva comunicazione in caso di somministrazione trasnazionale da parte di Agenzie comunitarie in possesso di specifico titolo autorizzativo rilasciato dal Paese di origine e sanzioni, di carattere anche penale, nel caso in cui tale comunicazione venga omessa, consentendo peraltro un intervento di carattere "pubblicistico" nei confronti di tali imprese, non subordinato alla presentazione di alcuna istanza da parte dei lavoratori interessati.

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