Chi ricorre a una banca al fine di ottenere un finanziamento costituisce la componente debole nel rapporto contrattuale che si instaura con l’Istituto di credito.
La legge tutela il contraente più debole nei rapporti contrattuali con chi eroghi
un prestito in denaro a fronte del pagamento corrispettivo di interessi, con la
legge n. 108 del 1996, in materia di usura, che ha modificato sia l’art. 644
c.p. (reato di usura) sia l’art. 1815 c.c. in tema di determinazione degli interessi
nel contratto di mutuo.
L’art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, mentre l’art. 1815 comma 2 c.c. che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Per valutare la sussistenza dell’usura originaria
vanno raffrontati il TAEG (tasso effettivo globale) con il TAN (tasso di
interesse corrispettivo pattuito): se il TAEG supera il tasso soglia,
sussiste usura originaria.
Il TAEG costituisce lo strumento principale di trasparenza nei contratti di
credito al consumo, in quanto esprime, in termini percentuali rispetto al capitale,
il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore. La sua misura
include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse: il
calcolo del TAEG deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese – escluse imposte e tasse – collegate
all’erogazione del credito e sostenute dal cliente.
Ai sensi della L. 108/1996, sotto un profilo civilistico, il superamento del tasso soglia comporta l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. che determina la conversione forzosa del ‘finanziamento usurario’ in ‘finanziamento gratuito’. In tal caso, nessun interesse è dovuto (né moratorio né corrispettivo) con il diritto, a favore del soggetto beneficiario del prestito, di ripetere le somme pagate a questo titolo.
Pertanto sarebbe opportuno che il contraente “debole” procedesse ad una
verifica del proprio contratto di finanziamento, al fine di accertarsi se, nel
proprio caso, i tassi di interesse previsti superino o meno il tasso soglia
usura.
In tal caso, infatti, la legge consente di riportare il contratto alla
legalità, con la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (la gratuità del
finanziamento).