La Cassazione con ordinanza 11797 del 27 maggio 2014 ha stabilito la riduzione di un assegno di divorzio perché la ex moglie, nel casi specifico, dopo la separazione, aveva ereditato alcuni beni immobili e dalla loro vendita aveva ricavato 960mila euro. Il marito nel ricorso chiedeva la riduzione dell’assegno mensile di 1100.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso e ordinato alla Corte di Appello di Milano di rivedere l’entità dell’assegno perché dal momento che il parametro da tenere in considerazione per stabilire la sua entità è il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, esso “deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalla loro disponibilità patrimoniale e (...) i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato”.