A partire dal 1° febbraio di quest’anno, grazie ad un provvedimento
emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 3 gennaio 2014, con il dichiarato
fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è possibile
versare l’imposta di registro, gli eventuali tributi speciali e compensi,
l’imposta di bollo, nonché le relative sanzioni ed interessi, connessi alla
registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili,
attraverso l’utilizzo della delega di pagamento denominata “Modello F24
versamenti con elementi identificativi (cosiddetto “F24 ELIDE”) in sostituzione
dell’ormai classico Modello F23, il cui impiego è comunque consentito fino al
termine del 2014.
Trattandosi di un modello emanato inizialmente al solo scopo
di permettere il versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione dei veicoli
derivanti da scambi intracomunitari, è necessario prestare un minimo di
attenzione. Infatti, non essendo previsti degli specifici campi (come nel
modello F23) in cui inserire i dati della controparte di un ipotetico contratto
di locazione, gli stessi vanno riportati (nella fattispecie, il codice fiscale)
nel campo denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, etc.” ed al
contempo va indicato il codice “63” nel campo “Codice identificativo”.
Inoltre,
nel campo “tipo”, va riportata la lettera “F”, mentre la stringa “elementi
identificativi” va lasciata in bianco, nel caso si tratti del versamento per la
prima registrazione del contratto, ovvero va compilata con gli estremi
identificativi del contratto (recuperabili nella copia dell’atto restituita
dall’Ufficio del Registro) nelle ipotesi di versamenti per annualità
successive, cessioni, risoluzioni o proroghe del contratto medesimo.
Per completezza, si riportano i codici tributo di più frequente utilizzo: “1500” Imposta di Registro per prima registrazione; “1501” Imposta di Registro per annualità successive; “1502” Imposta di Registro per cessioni del contratto; “1503” Imposta di Registro per risoluzioni del contratto; “15014 Imposta di Registro per proroghe del contratto”.
