L’era moderna è anche l’era dei contratti e degli acquisti via internet e numerosi strumenti sono stati apportati dal nostro legislatore per cercare di superare burocrazie ormai desuete come l’autentica notarile della firma: oggi sono disponibili i domini di posta certificata e le firme digitali certificate.
Nonostante tutto questo è però molto frequente il fenomeno del cosiddetto furto di identità digitale: qualcuno che finge di essere un altro ed a suo nome prende impegni, stipula contratti e assume varie responsabilità.
La frode informatica era già regolamentata dall’art. 640ter c.p. che prevedeva alcune ipotesi relative all’alterazione o violazione di un sistema informatico o telematico, con pene detentive da 6 mesi a 3 anni e nei casi più gravi da 1 a 5 anni.
Il D.L. 14 agosto 2013 n° 93, all’art. 9 ha integrato la norma citata aggiungendo l’ipotesi di fatto “commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
Il testo così modificato ha elevato la pena da 2 a 6 anni ed ha incluso il furto di identità fra le ipotesi punibili d’ufficio, quindi non più solo a querela di parte.
È inoltre integrato il sistema di prevenzione gestito dal Ministero dell’Economia previsto dall’art. 30 ter del D.L. 141/2010: si prevede l’invio di richiesta di verifica sulla identità all’ente responsabile della gestione; una verifica che, nelle intenzioni, dovrebbe metterci in grado di valutare la genuinità dell’identità.
Nonostante tutto questo è però molto frequente il fenomeno del cosiddetto furto di identità digitale: qualcuno che finge di essere un altro ed a suo nome prende impegni, stipula contratti e assume varie responsabilità.
La frode informatica era già regolamentata dall’art. 640ter c.p. che prevedeva alcune ipotesi relative all’alterazione o violazione di un sistema informatico o telematico, con pene detentive da 6 mesi a 3 anni e nei casi più gravi da 1 a 5 anni.
Il D.L. 14 agosto 2013 n° 93, all’art. 9 ha integrato la norma citata aggiungendo l’ipotesi di fatto “commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
Il testo così modificato ha elevato la pena da 2 a 6 anni ed ha incluso il furto di identità fra le ipotesi punibili d’ufficio, quindi non più solo a querela di parte.
È inoltre integrato il sistema di prevenzione gestito dal Ministero dell’Economia previsto dall’art. 30 ter del D.L. 141/2010: si prevede l’invio di richiesta di verifica sulla identità all’ente responsabile della gestione; una verifica che, nelle intenzioni, dovrebbe metterci in grado di valutare la genuinità dell’identità.