
Un tirocinante consulente del lavoro può svolgere nello stesso periodo temporale il praticantato per la qualifica professionale di dottore commercialista, purchè non contemporaneamente. La questione è stata chiarita dal Consiglio di stato, chiamato ad esprimersi sulla questione dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro avverso alla decisione del Tar del Lazio su un caso specifico. Ciò in ragione del fatto che, se da una parte la normativa di settore afferma l’incompatibilità relativa all'esercizio contemporaneo di una doppia pratica professionale, essa deve riferirsi "a quelle forme di praticantato che comportino un impegno destinato effettivamente a sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello richiesto per il tirocinio di consulente del lavoro". La proibizione all’esercizio contemporaneo della pratica per attività professionali diverse "se letta in abbinata alla previsione del possibile esercizio, nello stesso periodo del praticantato, di un'attività di lavoro subordinato a tempo parziale e soprattutto a quella che dispone un limite minimo giornaliero (nella misura di quattro ore di media) di pratica, astrattamente compatibile con l'esercizio di altre attività professionali, non può che essere letto nel senso che il divieto riguardi l'esercizio in concreto della pratica in concomitanza temporale con altri analoghi impegni di praticantato".
a cura della Redazione