Vantare un titolo professionale non posseduto e riportarlo sui propri biglietti da visita al fine di incrementare il portfolio clienti della propria società, costituisce reato ravvisabile nell’esercizio abusivo della professione. Più precisamente viola quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale e come tale deve essere punito ai sensi di Legge.
A specificarlo sono i Supremi Giudici della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18214 del 18 aprile 2013 hanno condannato uno pseudo-commercialista.
La vicenda
Ad
incastrare il falso dottore commercialista è stato un suo stesso
cliente. Il legale rappresentante di una società che aveva stipulato un
contratto con la suddetta società, infatti, si era visto consegnare il
biglietto da visita in cui l’uomo vantava il titolo di Dottore
Commercialista.
Dopo aver smascherato il finto dottore quindi, il “non più cliente” non ha esitato un momento ed ha denunciato l’accaduto alle competenti Autorità Giudiziarie.
Successivamente, la Corte d’Appello di Trento aveva condannato il soggetto ravvisando il reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista ma, nonostante il gravoso capo d’imputazione, aveva disposto la sospensione condizionale della pena.
Avverso tale condanna, l’uomo ha presentato ricorso in Corte di Cassazione, rivendicando il fatto che gli accordi riportati sul contratto sottoscritto dalle parti specificavano la mera attività di tenuta delle scritture contabili.
Attività che, come evidenziato dall’arringa difensiva non è riservata esclusivamente ai Dottori Commercialisti.
La linea difensiva intrapresa dal ricorrente però non ha convinto i Giudici della Suprema Corte.
Nello specifico, gli Ermellini hanno definito come “infondata” la tesi avanzata dalla difesa e, concordando con la sentenza emessa in Appello hanno confermato la condanna del ricorrente.
Le precisazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte si è inoltre soffermata a commentare la sentenza emessa, specificando le motivazioni che hanno determinato la conferma della condanna disposta in Appello.
Secondo la Cassazione dunque, i giudici di merito sono giunti all’emissione della corretta sentenza di condanna, soltanto dopo aver valutato in modo analitico i documenti attestanti il rapporto professionale intercorso tra le parti.
Dall’esame della documentazione prodotta, infatti, l’attività del ricorrente non si limitava affatto alla mera tenuta contabile, bensì si sostanziava anche nell’assolvimento di adempimenti fiscali, che per Legge possono essere esercitati esclusivamente dai professionisti in possesso del titolo di Dottore Commercialista. Titolo professionale che ovviamente non poteva essere vantato dal soggetto ma che lo stesso aveva menzionato in fase contrattuale.
Altro punto preso in considerazione dalla Corte di Cassazione riguarda infine il contratto professionale stipulato tra le parti.
Più precisamente, gli Ermellini hanno disposto che, non costituisce valida giustificazione, il fatto che il contratto professionale sia stato posto in essere dalla società di consulenza ricondotta al finto commercialista.
Stante il fatto che il ricorrente avesse vantato il titolo professionale non posseduto e, appurato che nella società non risultava impiegato alcun professionista in possesso degli adeguati titoli previsti dalla Legge, la Corte di Cassazione ha disposto che la precisazione avanzata dall’imputato, non alleggerisce la sua posizione e non lo solleva quindi dal rispondere del reato di esercizio abusivo della professione.
Per questi motivi quindi, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
