
Il contratto di lavoro a termine può essere prorogato esclusivamente con il consenso del lavoratore, non più di una volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale e quando lo richiedano motivi eccezionali relativi alla stessa attività, che devono essere costituiti da esigenze contingenti e imprevedibili di diverso tenore rispetto a quelle che hanno dato originariamente luogo all'apposizione della durata.
A stabilirlo la Cassazione con sentenza n. 19365 del 10 settembre.
Tali termini sono imprescindibili, anche nel caso in cui il contratto venga prorogato dopo che l'ispettorato del lavoro ha rilasciato apposita autorizzazione in considerazione del prolungarsi delle stesse esigenze straordinarie che avevano giustificato la prima assunzione a tempo determinato.
a cura della Redazione