
La circolare dell’Inps
n. 13 del 19 febbraio 2013 contiene alcune precisazioni rivolte al suo personale
di vigilanza circa la conversione dei contratti
a progetto in contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con effetto
retroattivo alla data di instaurazione del rapporto.
Analizziamo innanzitutto cosa
prevede la Riforma Fornero in merito: oramai dal 18 luglio scorso, data di
entrata in vigore della riforma del lavoro, le collaborazioni coordinate e
continuative devono essere ricondotte ad uno o più progetti: stabiliti dal
committente; eseguiti in completa autonomia dal collaboratore; finalizzati al
raggiungimento di un obiettivo indicato specificamente nel contratto; non
costituenti nè semplice rivisitazione dell’attività aziendale né espletamento di
mansioni ripetitive e meramente esecutive incluse nel CCNL; indicanti il risultato da perseguire. La collaborazione deve essere incardinata su
basi diverse da quelle di un rapporto di lavoro subordinato (tranne nel caso di
collaborazioni altamente professionali).
Queste considerazioni riguardano tutti
i contratti a progetto stipulati dopo il 18 luglio 2012. I contratti che alla
data del 18 luglio 2012 erano già in corso seguono la normativa previgente fino
alla loro scadenza.
Per quanto concerne il premio assicurativo da versare,
questo viene determinato: applicando un tasso (che varia al variare dell’attività
svolta) alle somme riconosciute al collaboratore (tenendo presente i valori
legati al massimale e minimale Inail annuo). Il relativo onere è suddiviso per
un terzo a carico del lavoratore a progetto e per due terzi a carico del
committente.
Premesso tutto ciò, analizziamo ora le precisazioni fornite dall’Inail: la
presunzione di subordinazione può essere assoluta o relativa. La prima esiste
quando il co.co.pro. è stato istituito senza un progetto: in tal caso viene
meno l’elemento fondamentale dell’istituto. Al datore non è possibile dimostrare
il contrario. Gli ispettori dell’Inail hanno il compito di convertire il
contratto di lavoro a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato considerandolo tale a partire dal giorno di costituzione.
La presunzione relativa esiste quando esiste una similitudine tra le modalità esplicative delle mansioni dei co.co.pro. e quelle dei dipendenti dell’azienda. Anche in questo caso si deve convertire il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto retroattivo. Al datore tuttavia è concesso dar prova del contrario.