La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non è
possibile predeterminare in astratto la ragionevole durata del fallimento; ciò
detto, la giurisprudenza ammette l’applicabilità alle procedure fallimentari
delle norme che affermano il diritto del cittadino alla ragionevole durata del
processo di cui alla c.d. Legge Pinto (Legge n. 89 del 2001, recentemente
modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83).
Se pertanto, nel caso concreto (previa verifica dettagliata, ad esempio, di tutte le fasi della procedura, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel corso del fallimento, dell’entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto), attraverso le prove della inerzia ingiustificata, dovesse risultare che la procedura ha ecceduto una ragionevole durata, il cittadino ha diritto di promuovere un autonomo giudizio al fine di richiedere un’equa riparazione consistente nel risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata.
