Tale
istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 6/2004, con cui
sono state apportate alcune modifiche a quegli già esistenti della interdizione
ed inabilitazione.
L'istituto è caratterizzato dalla flessibilità in quanto
mira a tutelare una situazione di incapacità solo temporanea.
La legge dispone
che chi sia affetto da una infermità o menomazione fisica o psichica tale da
trovarsi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri bisogni può essere assistito da un amministratore di sostegno che sarà
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona da assistere ha la
residenza ovvero il domicilio.
Malgrado l'applicazione dell'istituto, l'amministrato conserva comunque la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la presenza o la assistenza dell'amministratore, ovvero quegli atti necessari per le proprie esigenze quotidiane; l'amministratore, per contro, ha il compito di amministrare tenendo conto sempre delle esigenze del beneficiario. Il procedimento viene instaurato secondo le regole previste per l'interdizione e l'inabilitazione: il coniuge, il tutore o il curatore, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè gli stessi interdicendi e inabilitandi, sono legittimati a proporre il ricorso al tribunale del luogo dove la persona da sottoporre all'istituto ha la residenza o il domicilio.
