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Spaccio di stupefacenti: Aggravante Art. 80 L.309

Spaccio di stupefacenti: Aggravante Art. 80 L.309 La sentenza della Corte di cassazione Sezioni Unite del 28 maggio 2012 in tema di reato di spaccio di sostanze stupefacenti con riferimento all’ accertamento della circostanza aggravante determinata dall’ingente quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta, dirime il contrasto che si era creato fra le diverse Sezioni in merito ai criteri da utilizzare in sede di giudizio per ritenere sussistente o meno tale aggravante. La questione risolta dalle SS.UU. origina da una carenza legislativa evidente: l’Art. 80 secondo comma della legge 309/90 prevede l’aumento della pena in caso di ritrovamento e sequestro di ingenti quantitativi di droga, senza però indicare alcun criterio oggettivo che possa aiutare il Giudice nella determinazione di ciò che può essere considerato realmente “ingente”. Così negli anni si sono sviluppati sostanzialmente due orientamenti giurisprudenziali legati alle diverse pronunce della S.C. e delle Corti di Merito: semplificando, si può affermare che mentre un orientamento tiene conto dell’aspetto ponderale della droga rinvenuta con esplicito riferimento al peso specifico della sostanza rispetto al principio attivo, e tiene altresì in considerazione la tipologia dello stupefacente, un secondo filone giurisprudenziale ritiene più consono accertare una serie di fattori riconducibili al “tipo di mercato” a cui era destinata la sostanza stupefacente per definire ingente o meno il quantitativo oggetto dell’accertamento penale; in particolare questo secondo orientamento porta ad analizzare l’esistenza o meno dei seguenti a questi elementi: 1) oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) la possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili (quindi in rapporto con l’effettivo principio attivo.) La sentenza del 28 maggio 2012 delle SS.UU. afferma che l’aggravane della “ingente quantità” non è ravvisabile quando la quantità dello stupefacente sequestrato è inferiore di 2 mila volte il valore massimo espresso in milligrammi determinato per ogni tipo di sostanza stupefacente nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006: in altri termini la Suprema Corte nel dirimere il contrasto fra le pronunce delle diverse Sezioni, “sposa” decisamente il criterio ponderale per rendere oggettivo l’accertamento della circostanza aggravante in sede di giudizio. Un passo che nemmeno il Legislatore, nonostante i ripetuti “appelli”, aveva mai osato compiere: ora i giudici delle Corti di Merito chiamati a valutare l’applicazione o meno dell’aggravante avranno a disposizione un’ interpretazione che se da un lato li aiuta a risolvere l’accertamento della sussistenza dell’aggravante, dall’altro sembra limitarne fortemente un giudizio più ampio rispetto alla complessità delle “circostanze di fatto” nell’ambito delle quali si è consumato il reato. Solo le prossime pronunce aiuteranno a comprendere se il criterio “guida” delineato dalle SS.UU. sarà di vero aiuto per i Tribunali o se si renderà in ogni caso necessario l’intervento del Legislatore più volte auspicato dalla Dottrina e dagli stessi Magistrati.

Avv. Antonio Lamarucciola
Studio Legale Associato Lamarucciola - Gualano

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