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Agevolazione prima casa quando ciascun coniuge è proprietario di un'abitazione nello stesso comune

del 25/05/2012

Se due coniugi hanno ciascuno una prima casa nello stesso comune, la legge dice che l'agevolazione prima casa si può applicare solo su una delle due. Ma se i due coniugi vivono ognuno nella propria prima casa pur non essendo legalmente separati, né avendo intenzione di farlo, devono comunque scegliere una delle due per avere l'agevolazione prima casa?

Ai fini Ici, il trattamento agevolato per l’abitazione principale era riconosciuto a favore dell’immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da monitorare), ai fini Imu viene invece richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le agevolazioni: può quindi considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel quale il possessore (e i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il decreto legge n.16/12 ha introdotto una specifica previsione che subordina il requisito della qualificazione dell’abitazione principale alla residenza ed alla dimora del nucleo familiare del contribuente: viene infatti stabilito che deve intendersi abitazione principale del contribuente quella nella quale il contribuente “… e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Lo scopo di tale norma, come precisato anche nella Circolare 3 18.05.2012, è quello di comportare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale per evitare che o coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in due immobili diversi al solo fine di usufruire delle agevolazioni.
Il legislatore non ha, però, stabilito questa limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione siano ubicati in comuni diversi, poiché tale ipotesi può essere stata motivata da esigenze lavorative.



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