Legittima difesa: definizione
La legittima difesa è una causa di giustificazione. Se si è
costretti a commettere un reato per la necessità di dover difendere un proprio
diritto o un diritto di qualcun altro dal pericolo di un'offesa ingiusta,
l'autore non viene punito. Il reato commesso viene, quindi, "giustificato", a
condizione che la difesa sia stata proporzionata all'offesa e che si sia
trattato dell'unica reazione possibile.
(Codice Penale articolo 52)
Avvocato Barbara Bruno
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avv. Barbara Bruno
Se chi commette il fatto ha anche contribuito alla creazione dello stato di pericolo, può vedersi applicata la causa di giustificazione?
Determinare volontariamente lo stato di pericolo, da cui poi ci si deve
difendere, esclude la configurabilità della legittima difesa. Ma non per la
mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, quanto piuttosto per
difetto del requisito della necessità della difesa. La causa di giustificazione
non è quindi applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di
determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione
di pericolo da lui stesso determinata.
Cos'è la legittima difesa "putativa"?
La legittima difesa putativa ricorre in quei casi in cui sussistono gli
stessi elementi necessari perché ricorra la legittima difesa cosiddetta "reale",
con un'unica differenza: lo stato di pericolo attuale di ricevere un'offesa
ingiusta, anziché essere esistente nella realtà, è per errore ritenuto
esistente dal soggetto, in base ad un'errata valutazione della situazione oggettiva.
C'è da segnalare che perché ricorra la legittima difesa "putativa" non è
sufficiente che questa erronea rappresentazione della realtà sia semplicemente
prospettata dall'agente o sia solo frutto di una sua convinzione assolutamente
personale. Occorre infatti che l’errata opinione circa l'esistenza del pericolo
trovi una giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto, concreta,
che - sebbene malamente rappresentata o compresa dal soggetto - sia tale da
giustificare la ragionevole convinzione della necessità di un'azione di difesa.
Quindi, non rilevano particolari stati d'animo dell'autore del reato, o la pura
e semplice paura astratta che altri commettano un reato lesivo di un proprio
diritto.
Cosa si intende per "eccesso colposo in legittima difesa"?
La figura
dell'eccesso colposo in legittima difesa si verifica quando, per un errore di
valutazione della necessità di difendersi, siano stati utilizzati mezzi di
difesa eccessivi rispetto all'effettiva entità del pericolo; mezzi che,
peraltro, avrebbero potuto essere evitati o, comunque, sostituiti da altri più idonei
e proporzionati al pericolo stesso. Si ha così che la reazione dell'aggredito,
iniziata in condizioni che giustificavano la legittima difesa, è divenuta in
seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. In altri termini, c’è l'eccesso
colposo in legittima difesa quando l'agente colpevolmente non comprende il
livello di gravità dell'aggressione oppure, pur avendone percepito il livello
di gravità, reagisce in modo sproporzionato. In caso di eccesso colposo, il
soggetto è punito, ma con le pene (più lievi) previste per il reato colposo.
La reazione armata è sempre "giustificata"?
No. Non sussiste il requisito della necessità della reazione
armata tutte le volte in cui l'aggredito possa, senza alcuna difficoltà,
rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso, ad esempio)
o comunque allontanarsi dal luogo della aggressione armata.
Il reato di rissa può essere giustificato dalla legittima difesa?
In linea di principio, la causa di giustificazione della legittima
difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a tutti quelli che vengono commessi
nel corso di una rissa. Ciò, perché i partecipi della rissa sono animati
dall'intenzione reciproca di offendersi e di accettare la situazione di
pericolo nella quale volontariamente si sono posti. La loro difesa, dunque, non
può dirsi “necessaria”, dovuta, indispensabile. In via del tutto eccezionale
può accadere che la causa di giustificazione si applichi quando, sussistendo
tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione
assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere
diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma
ed in tal senso ingiusta.
Se l'aggressione da cui bisogna difendersi avviene con violazione del proprio domicilio, i requisiti per l'applicazione della causa di giustificazione restano gli stessi?
La legge 59/2006, intervenuta a tutela delle aggressioni
domestiche da parte di soggetti terzi, non ha modificato alcuni presupposti
tradizionali della legittima difesa: occorrono sempre quindi la "necessità" di
difendersi e "l’attualità del pericolo" di una offesa ingiusta ad un diritto
proprio od altrui. Quello che non si richiede in questi casi è la verifica
della "proporzione" tra la difesa e l'offesa. In altri termini, se si reagisce
in qualunque modo ad una qualunque aggressione subita nella propria abitazione,
la proporzionalità tra la reazione e l'aggressione viene data per scontata. La
causa di giustificazione, in questi casi, opera in pratica automaticamente, se l'aggressore
non desiste dal suo intento e se c'è quindi l'effettività del pericolo di
aggressione. (Vedi anche 'Violazione di domicilio').