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Avv. Vincenzo Diego Cutugno
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Argomento: Energie rinnovabili

Aggiornato al 24/02/2012

Energie rinnovabili: autorizzazione unica

CHE COS'È
Con il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 ("decreto rinnovabili"), entrato in vigore a fine marzo, sono state introdotte alcune significative modifiche nelle procedure amministrative, già previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, che regolano l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ai sensi della normativa vigente (articolo 4 del decreto rinnovabili), tali attività possono essere autorizzate attraverso le seguenti procedure:
  • (a) autorizzazione unica (come modificata dall’articolo 5 decreto rinnovabili);
  • (b) Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”, ex articolo 6 decreto rinnovabili); 
  • (c) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (ex articolo 6 comma 11 decreto rinnovabili).
Per ciò che concerne l’autorizzazione unica, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 dispone che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".
La Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi della nuova disciplina, sostituisce la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e da quest’ultima si differenzia per la necessità di ottenere gli elaborati tecnici dal gestore di rete (articolo 6, comma 2 decreto rinnovabili).
Il decreto rinnovabili, infine, contempla alcune ipotesi di “edilizia libera” che possono essere avviate in virtù di una semplice comunicazione. A tal proposito, è previsto che "le regioni e le province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche".
COME SI FA
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione viene convocata la Conferenza di servizi e nel corso della stessa (durata 90 giorni dall’avvio del procedimento, termine modificato dall’articolo 5 decreto rinnovabili) le Amministrazioni convocate esprimono il proprio parere e la propria valutazione sul progetto dell'impianto.
In particolare, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
CHI
Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 decreto rinnovabili, l’autorizzazione unica viene rilasciata dalla regione (o dalla provincia da essa delegata) in sede di conferenza unificata alla quale prendono parte le Amministrazioni interessate.
Nel caso in cui un progetto di impianto fotovoltaico interessi il territorio di più regioni o di più province delegate, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’Ente coinvolto in misura maggiore dall’impianto fotovoltaico, anche se, in tal caso, i diversi Enti devono dialogare e accordarsi tra loro.

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