Energie rinnovabili autorizzazione unica: definizione
Ai sensi della normativa vigente (articolo 4 del decreto rinnovabili), tali attività possono essere autorizzate attraverso le seguenti procedure:
- (a) autorizzazione unica (come modificata dall’articolo 5 decreto rinnovabili);
- (b) Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”, ex articolo 6 decreto rinnovabili);
- (c) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (ex articolo 6 comma 11 decreto rinnovabili).
La Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi della nuova disciplina, sostituisce la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e da quest’ultima si differenzia per la necessità di ottenere gli elaborati tecnici dal gestore di rete (articolo 6, comma 2 decreto rinnovabili).
Il decreto rinnovabili, infine, contempla alcune ipotesi di “edilizia libera” che possono essere avviate in virtù di una semplice comunicazione. A tal proposito, è previsto che "le regioni e le province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche".
In particolare, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
Nel caso in cui un progetto di impianto fotovoltaico interessi il territorio di più regioni o di più province delegate, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’Ente coinvolto in misura maggiore dall’impianto fotovoltaico, anche se, in tal caso, i diversi Enti devono dialogare e accordarsi tra loro.